Falsi dirigenti

Cassazione: legittimi gli avvisi di accertamento sottoscritti da non dirigenti, ma per il periodo 2002-2005

Avvisi sottoscritti da non dirigenti, ancora illegittini

La Cassazione, la recente ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017, ha confermato il proprio orientamento della Sentenza n. 22810/2015.

Precisamente la Suprema Corte ha confermato la necessità che l’avviso di accertamento venga sottoscritto da soggetto legittimato ex art. 42, comma 1, D.p.r. n. 600/1973, ma, altresì, ha confermato l’interpretazione letteraria di tale articolo della precedente pronuncia (appunto la Cass. n. 22810/2015).

L’Avviso di accertamento è valido se sottoscritto dal dirigente dell’Ufficio oppure da un altro funzionario della carriera direttiva (art. 42, comma 1, D.p.r. n. 600/1973:”avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”).

Data tale pronuncia, quindi, si individua la legittimità dell’avviso di accertamento anche se non sottoscrizione da dirigente se:

  1. vi è una valida delega;
  2. il sottoscrittore sia un impiegato della carriera direttiva.
  1. Valida delega. Tali requisiti oggettivi sono quelli previsti dal T.U.P.I., in particolare quelli dell’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001: “1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’ articolo 2103 del codice civile”.

Pertanto, la delega deve essenzialmente:

– essere rilasciata per iscritto (si veda CTP di Frosinone del 15 maggio 2015);

– riportare le “specifiche e comprovate ragioni di servizio” che l’hanno motivata (art. 17 del T.U.P.I.).

– circoscritta a un “periodo di tempo determinato” (art. 17 del T.U.P.I.). Nella delega vi deve essere indicato sia il termine iniziale, sia quello finale della sua decorrenza.

 

  1. Impiegato carriera direttiva. Nel sistema previgente all’abrogazione della categoria dei funzionari della carriera direttiva, il “capo dell’ufficio” doveva (come è attualmente) essere un dirigente (si veda art. 2, comma 2, D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748) e le sue funzioni potevano esser delegate agli appartenenti alla carriera direttiva, anche non dirigenti, purché aventi la più elevata delle “qualifiche” esistenti. Tali figure apicali, in ordine cronologico, si rifacevano:
  • inizialmente ai “direttori aggiunti” (si veda art. 17, comma 2, Legge n. 146/1980;
  • in seguito ai funzionari di “ottava qualifica funzionale” (si veda art. 4, Legge n. 312/1980);
  • poi al personale inquadrato alla “nona qualifica funzionale” (si veda art. 2 del D.L. n. 9/1986 e art. 20 del D.P.R. n. 8 maggio 1987 n. 266);
  • quindi ai “direttori tributari” (vedi la Circ. 12 marzo 2010 n. 12/E, Par. 9.3);
  • in seguito, con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego operata dalla riforma del 1993 (si veda D.Lgs. n. 29/1993) e la sostituzione delle “qualifiche” con le “classificazioni professionali” previste dai contratti collettivi (si veda art. 56 D.Lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001), la posizione di “direttore tributario” è confluita, insieme ad altre posizioni di minore responsabilità, nella, cosiddetta, “terza area”.

Ad oggi, in altri termini, non esiste più la figura del funzionario della Carriera direttiva (art. 42, comma 1, D.p.r n. 600/1973) ed essa non è, assolutamente, inquadrabile con la figura del funzionario di terza area perché in essa non vi sono più esclusive figure apicali. Ciò è chiaramente confermato anche dalla Sentenza, qui in analisi, nella parte in cui precisa: “e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale” (pag. 2 e 3).

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