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L’Agenzia delle Entrate chiarisce i rapporti tra rottamazione ruoli e rottamazione liti

L'agenzia con una circolare fa un po' di chiarezza tra le 2 rottamazioni

A pochi giorni dallo scadere del termine della prima o unica rata della definizione agevolata dei ruoli, l’Agenzia delle Entrate tenta, con la circolare 22/E del 28 luglio 2017, di fare un po’ di chiarezza tra le due rottamazione.

In tale circolare, in ordine di importanza, vi è:

  1. Il rapporto tra rottamazione ruoli e rottamazione liti (pag. 22 e pag. 30 della Circ.)

Innanzitutto, la circolare specifica che non sussiste alcun obbligo per la rottamazione liti che il contribuente abbia prima richiesto la rottamazione ruoli. Il contribuente che non ha aderito alla precedente rottamazione ruoli non è escluso dalla successiva rottamazione liti. Di conseguenza non sussiste alcun limite o vincolo alla sospensione legale dei termini di impugnazione, si veda pag. 30 della Circ. (alcuni Autori, in diversi articoli o commenti, avevano ipotizzato, causa la non chiarezza del comma 5 dell’art. 11 D.L. 50/2017, l’obbligo di aver prima richiesto la rottamazione ruoli per poter agevolarsi della sospensione legale di 6 mesi del termine di impugnazione delle sentenze).

Invece, coloro che si sono avvalsi della rottamazione ruoli, per poter accedere alla rottamazione liti devono aver concluso la prima rottamazione (quindi aver pagato le rate concordate oppure l’unica rata).

  1. Cosa si intende per “Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio” (pag. 5 della Circ.)

La circolare specifica, in particolare, che per “parte del giudizio” deve essere intesa in senso formale. Quindi la condizione della rottamazione liti è soddisfatta se l’Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio oppure è stata evocata ma non si è costituita in giudizio.

  1. Sospensione dei giudizi in corso (pag. 28 della Circ.).

Sempre la circolare specifica che la possibilità di richiedere la sospensione del processo in corso e non concluso (sussistendo tutti i presupposti per la Rottamazione liti) può essere chiesta anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso di tale rottamazione liti e senza che questa richiesta di sospensione comporti vincoli o obblighi per l’adesione a tale definizione agevolata delle liti.

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