Ecco il DPCM del 11/3/2020: tutto bloccato
Scarica il DPCM e individua le attività che possono ancora essere attive

Il Presidente del Consiglio Ministri ha emanato il DPCM dell’11 marzo 2020. Con tale atto sono state aumentare le misure di restrizione (vedi anche la relazione depositata in Senato)
Vediamo le principali restrizioni:
Art.1 del DPCM del 11/3/2020 |
Da oggi 12 marzo 2020 sono sospese TUTTE le attività commerciali (compresi anche parrucchieri ed estetiste), fatta eccezione per (nel rispetto sempre delle norme sanitarie di distanza interpersonale):
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Art. 2, del DPCM del 11/3/2020 |
Le disposizioni del presente decreto dalla data del 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020. |
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Tutta l’Italia zona Rossa
– D.P.C.M. del 9 marzo 2020 entrato in vigore il 10 marzo 2020 pubblicato –
Art.1, commi 1 e 2, |
Sono estese le Misure dell’art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 a tutta l’Italia. In buona sostanza è estesa la Zona rossa a tutto il territorio nazionale: – spostamenti solo se necessari e con autocertificazione; – obbligo di rimanere in casa se si è in auto-quarantena; – obbligo di rimanere in casa se si hanno sintomi influenzali; – obbligo per i gestori di bar e ristoranti di mantenere la distanza interpersonale di un metro; – obbligo per altri tipi di servizi offerti di mantenere la distanza interpersonale di un metro; – obbligo di chiudere le attività per tutti gli esercenti che non possono mantenere la interpersonale di un metro |
Art. 2, comma 1, |
L’art. 1 comma 1, let. d, del D.P.C.M. Del 8 marzo 2020 è sostituito da un nuovo testo che, in buona sostanza, sospende gli eventi e le competizioni anche per gli sportivi professionisti |
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Tutta la LOMBARDIA è zona ROSSA – D.P.C.M. DEL 8 MARZO 2020
Ci sono grossi limiti negli spostamenti in ENTRATA ED IN USCITA in LOMBARDIA . |
Grossi limiti anche nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria Nessun limite per gli spostamenti all’interno delle zone rosse, tranne per chi ha sintomi o è in quarantena. Le merci possono entrare ed uscire senza limiti dalle zone rosse |
Ristoranti ed attività commerciali
Ristoranti e Bar (art. 1. Let. N e art. 2 let. E): consentita l’apertura dalle 6:00 alle 18:00, ma i gestori devono garantire le osservazioni/obblighi dell’all. 1 tra cui mantenere un metro di distanza tra le persone. Sanzioni per violazioni |
Attività commerciali diverse da Ristoranti e Bar (art. 1 let. O e art. 2 let. F): nessun limite al normale orario di apertura, ma i gestori devono garantire le osservazioni/obblighi dell’all.1, tra cui mantenere 1 metro di distanza interpersonale. Nel caso non sia possibile garantire tali osservazioni/obblighi per il tipo di attività l’esercizio commerciale deve chiudere, pena sanzioni (possono rientrare in tali attività che dovranno chiudere: centri estetici, negozi di parrucchiera, negozi per la cura delle unghie eccetera, per impossibilità di mantenere la distanza di 1 metro dai clienti) |
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Chiusura tribunali e rinvio udienze
Chiusura tribunali, limitazione accessi |
A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del 7 marzo 2020 al 31 maggio 2020, potranno essere: – limitati gli accessi del pubblico agli uffici giudiziari; – limitati gli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari; – regolamentazione dell’accesso ai servizi degli uffici giudiziari tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica |
Udienze dei tribunali civili e penali svolte a porte chiuse |
A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del 7 marzo 2020 al 31 maggio 2020, saranno trattate a porte chiuse tutte le udienze penali e civili. Tale chiusura sarà valutata dai capi degli uffici giudiziari. |
Rinvio udienze dei tribunali civili e penali oltre il 31 maggio 2020 |
E’ possibile che i capi degli uffici giudiziari possano decidere di rinviare le udienze civili e penali oltre alla data del 31 maggio 2020, ad eccezione di: – udienze competenza del tribunale di minori; – udienze relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari; – udienze relative a interdizione, inabilità e convalide per trattamenti sanitari obbligatori; – udienze relative a convalide di espulsioni; – udienze di convalida dell’arresto o del fermo per persone detenute o in custodia cautelare |
Sospensione decorrenza termini di prescrizione e di decadenza dei processi civili |
Per tutto il periodo di efficacia dei provvedimenti di rinvio delle udienze civili è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere fatti valere solo in udienza |
Sospensione decorrenza termini di prescrizione dei processi penali |
Nei procedimenti penali rinviati, il corso della prescrizione rimane sospeso per il periodo del rinvio |
Sospensione delle udienze e dell’accesso agli uffici dei Giudici Amministrativi |
A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del 7 marzo 2020 al 31 maggio 2020, potranno essere: – limitati gli accessi del pubblico agli uffici giudiziari; – limitati gli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari; – regolamentazione dell’accesso ai servizi degli uffici giudiziari tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica; – adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio di Stato |