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Ecco il DPCM del 11/3/2020: tutto bloccato

Scarica il DPCM e individua le attività che possono ancora essere attive

Il Presidente del Consiglio Ministri ha emanato il DPCM dell’11 marzo 2020. Con tale atto sono state aumentare le misure di restrizione (vedi anche la relazione depositata in Senato)

Vediamo le principali restrizioni: 

Art.1 del DPCM del 11/3/2020

Da oggi 12 marzo 2020 sono sospese TUTTE le attività commerciali (compresi anche parrucchieri ed estetiste), fatta eccezione per (nel rispetto sempre delle norme sanitarie di distanza interpersonale):

  • attività di vendita di generi alimentari;
  • edicole;
  • tabaccai;
  • farmacie e parafarmacie;
  • ristorazioni/confezionamento/trasporto con consegna a domicilio;
  • aree di rifornimento di carburante;
  • servizi bancari e finanziari;
  • trasporti pubblici, con possibilità di modifica del programma di servizio reso;
  • attività delle pubbliche amministrazioni sono assicurate per le attività necessarie;

Art. 2, del DPCM del 11/3/2020

Le disposizioni del presente decreto dalla data del 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020.

 

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Tutta l’Italia zona Rossa

D.P.C.M. del 9 marzo 2020 entrato in vigore il 10 marzo 2020 pubblicato

Art.1, commi 1 e 2,

Sono estese le Misure dell’art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 a tutta l’Italia. In buona sostanza è estesa la Zona rossa a tutto il territorio nazionale:

– spostamenti solo se necessari e con autocertificazione;

– obbligo di rimanere in casa se si è in auto-quarantena;

– obbligo di rimanere in casa se si hanno sintomi influenzali;

– obbligo per i gestori di bar e ristoranti di mantenere la distanza interpersonale di un metro;

– obbligo per altri tipi di servizi offerti di mantenere la distanza interpersonale di un metro;

– obbligo di chiudere le attività per tutti gli esercenti che non possono mantenere la interpersonale di un metro

Art. 2, comma 1,

L’art. 1 comma 1, let. d, del D.P.C.M. Del 8 marzo 2020 è sostituito da un nuovo testo che, in buona sostanza, sospende gli eventi e le competizioni anche per gli sportivi professionisti

 

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Tutta la LOMBARDIA è zona ROSSA – D.P.C.M. DEL 8 MARZO 2020

Ci sono grossi limiti negli spostamenti in ENTRATA ED IN USCITA in LOMBARDIA .

Grossi limiti  anche nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria

Nessun limite per gli spostamenti all’interno delle zone rosse, tranne per chi ha sintomi o è in quarantena.

Le merci possono entrare ed uscire senza limiti dalle zone rosse

Ristoranti ed attività commerciali

Ristoranti e Bar (art. 1. Let. N e art. 2 let. E): consentita l’apertura dalle 6:00 alle 18:00, ma i gestori devono garantire le osservazioni/obblighi dell’all. 1 tra cui mantenere un metro di distanza tra le persone. Sanzioni per violazioni

Attività commerciali diverse da Ristoranti e Bar (art. 1 let. O e art. 2 let. F): nessun limite al normale orario di apertura, ma i gestori devono garantire le osservazioni/obblighi dell’all.1, tra cui mantenere 1 metro di distanza interpersonale. Nel caso non sia possibile garantire tali osservazioni/obblighi per il tipo di attività l’esercizio commerciale deve chiudere, pena sanzioni (possono rientrare in tali attività che dovranno chiudere: centri estetici, negozi di parrucchiera, negozi per la cura delle unghie eccetera, per impossibilità di mantenere la distanza di 1 metro dai clienti)

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Chiusura tribunali e rinvio udienze

Chiusura tribunali, limitazione accessi

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del 7 marzo 2020 al 31 maggio 2020, potranno essere:

– limitati gli accessi del pubblico agli uffici giudiziari;

– limitati gli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari;

– regolamentazione dell’accesso ai servizi degli uffici giudiziari tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica

Udienze dei tribunali civili e penali svolte a porte chiuse

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del 7 marzo 2020 al 31 maggio 2020, saranno trattate a porte chiuse tutte le udienze penali e civili. Tale chiusura sarà valutata dai capi degli uffici giudiziari.

Rinvio udienze dei tribunali civili e penali oltre il 31 maggio 2020

E’ possibile che i capi degli uffici giudiziari possano decidere di rinviare le udienze civili e penali oltre alla data del 31 maggio 2020, ad eccezione di:

– udienze competenza del tribunale di minori;

– udienze relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari;

– udienze relative a interdizione, inabilità e convalide per trattamenti sanitari obbligatori;

– udienze relative a convalide di espulsioni;

– udienze di convalida dell’arresto o del fermo per persone detenute o in custodia cautelare

Sospensione decorrenza termini di prescrizione e di decadenza dei processi civili

Per tutto il periodo di efficacia dei provvedimenti di rinvio delle udienze civili è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere fatti valere solo in udienza

Sospensione decorrenza termini di prescrizione dei processi penali

Nei procedimenti penali rinviati, il corso della prescrizione rimane sospeso per il periodo del rinvio

Sospensione delle udienze e dell’accesso agli uffici dei Giudici Amministrativi

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del 7 marzo 2020 al 31 maggio 2020, potranno essere:

– limitati gli accessi del pubblico agli uffici giudiziari;

– limitati gli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari;

– regolamentazione dell’accesso ai servizi degli uffici giudiziari tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica;

– adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio di Stato

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