60 giorniAvvisi di accertamento e di addebito

I 60 giorni dell’art.12 sono obbligatori anche se è l’indagine nei locali era solo iniziata

Anche per gli accessi istantanei deve essere garantito il contraddittorio preventivo, dell’art.12 dello Statuto

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 29143/2017, ha confermato il principio secondo cui non può essere emesso l’avviso di accertamento prima del termine dei 60 giorni dalla conclusione delle indagini o ispezioni. Quindi l’Amministrazione Finanziaria non può violare l’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto Contribuente).

Tuttavia, la Suprema Corte, con tale ordinanza, afferma alcuni importanti principi:

  1. Il termine di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 trova applicazione a “qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all’acquisizione della documentazione” (accessi istantanei);
  2. Si necessita della cosiddetta “prova di resistenza” solo in caso di controlli o indagini a “tavolino” (senza accesso ai locali del contribuente). Tale “prova di resistenza” è la dimostrazione, che incombe sul contribuente, di dimostrare le ragioni che avrebbe potuto rappresentare se tale contraddittorio vi fosse effettivamente stato;
  3. Non serve la “prova di resistenza” se i controlli o le indagini sono avvenute presso la sede o gli uffici del contribuente, anche per gli accessi istantanei svolti ad acquisire documenti preso gli uffici del contribuente. In tal caso vi è un generale diritto al contraddittorio (Cass. SS. UU. n. 24823/2015 e Cass. n. 1007/2017);
  4. Vi deve essere rispetto del termine dei 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 anche in caso in cui la VERIFICA sia stata iniziata presso la sede o gli uffici del contribuente, ma poi conclusasi presso i locali degli accertatori (Guardia di Finanzia o Agenzia delle Entrate).

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