Studi di Settore

Studio di settore più vantaggioso si applica retroattivamente

Avviso di accertamento illegittimo se contrasta con lo studio di settore "aggiornato"

La Cassazione, con la sentenza n. 17807 del 19 luglio 2017, ha affermato l’unicità del sistema degli accertamenti standardizzati (Studi di Settore) e il loro progressivo affinamento giustificano l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso sulla base delle risultanze di uno strumento ormai obsoleto perché sostituito da uno più recente (Studio di Settore). In altri termini, per un atto impostino si applica la “versione” degli studi di settore più vantaggiosa per il contribuente, anche se emessa dopo la notifica dell’avviso di accertamento.

Nei fatti. Una Società impugnava un avviso di accertamento notificato nel 2008, basandosi sulle risultanze degli Studi di Settore. La CTP e poi la CTR confermavano la legittimità di tale accertamento rigettando il ricorso della Società contribuente.

Tuttavia, nel 2011 veniva approvato un nuovo Studio di Settore, una evoluzione di quello posto a fondamento dell’accertamento caratterizzata da un diverso trattamento dei compensi erogati ai soci amministratori.

Tale nuova versione degli Studi di Settore, più vantaggiosa per la Società, veniva allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., del processo in Cassazione instaurato per la modifica della pronuncia della CTR.

La Sezione Tributaria della Suprema Corte, con la Sentenza n. 1787/2017, cassava con rinvio la pronuncia della CTR applicando il principio del ius superveniens. Veniva enunciato il principio: “l’avviso di accertamento adottato sulla base dei maggiori ricavi presunti in forza degli studi di settore,  previsti  dal D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, vigenti all’epoca dall’accertamento,  nonostante  la  congruità  dei  ricavi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli successivamente introdotti,  è illegittimo, atteso che l’accertamento tributario mediante studi di  settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento  degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti,  per  cui  si  giustifica  l’applicazione  retroattiva   dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente,  in  quanto più raffinato e più affidabile”.

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