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Riscritto lo Statuto del Contribuente

Maggiori garanzie per il contribuente

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore Decreto Legislativo, in attuazione della Legge Delega della riforma fiscale n. 111/2023 (CLICCA QUI per vedere la Legge delega). Con tale Decreto sono state introdotte importanti novità sulla Legge a tutela del contribuente: Statuto del Contribuente (Legge 212/2000).

Scarica qui il desto del decreto approvato dal Governo:

Analizziamo le principali novità che hanno modificato lo Statuto del Contribuente

NUOVO ART 6 BIS LEGGE N. 212/2000 Contraddittorio preventivo  obbligatorio per tutti gli atti del fisco (si veda anche la News del 02/11/2023)“1. Tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivoLa novella impone, per tutti gli atti tributari (anche di Enti locali e doganali), l’obbligo di attivare un “informato ed effettivo” preventivo confronto fisco-contribuente.
Pena l’annullamento dell’atto.
Tale disposizione ha grande rilevanza in riferimento alle cartelle emesse in riferimento ai controlli automatizzati ex art. 36bis DPR n. 600/1973
NUOVO ARTICOLO 7 bis LEGGE N. 212/2000 Annullabilità degli atti dell’Amministrazione finanziaria“1. Gli atti dell’Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio
Tale nuovo articolo 7 bis fa chiarezza sull’annullamento di un atto che sia contra legem.
Inoltre, è stato specificato che l’atto va annullato anche se vi è violazione di competenza (del soggetto che ha emesso l’atto) e per mancata partecipazione del contribuente (si veda quanto spiegato sopra).
Tali vizi sono anche rilevabili direttamente dal Giudice
NUOVO ART 7 SEXIES LEGGE N. 212/2000 Vizi delle notificazioni1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al periodo precedente, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.”Viene fatta chiarezza su un principio base e logico: la totale mancata notifica comporta inesistenza dell’atto.
Quindi la notifica mancante ha conseguenze sull’atto (qui il riferimento è anche agli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi, di cui la notifica ne è un elemento costitutivo).
Vi è inesistenza di notifica se eseguita anche nei confronti di soggetti inesistenti (si pensi alle società cancellate, addirittura da oltre 5 anni).
Ulteriormente si inserisce una norma di “sanatoria” della notifica, per atti del fisco.
Se la notifica (solo nulla) raggiunge il suo scopo, la patologia (nullità) è sanata.
Si ricorda che le disposizioni dell’art. 157 c.p.c. sono applicabili solo per atti processuali
ART. 10 TER DELLA LEGGE N. 212/2000 Principio di proporzionalità nel procedimento tributario“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.”
Vengono introdotto due importanti principi: DI PROPORZIONALITA’ (di matrice Europea).
Da rapportare con l’interesse del fisco e i diritti fondamentali del contribuente DI NECESSITA’ (di matrice europea).
Il potere esercitato dal Fisco non deve essere generalizzato, ma finalizzato alla necessità di perseguire il risultato (ad esempio accertamento di specifiche imposte, per l’esecuzione del recupero di determinati tributi).
Tali DUE principio si applicano anche alle sanzioni tributarie.
NUOVO ART. 10-QUATER LEGGE 212/2000 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria“1. L’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull’individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile all’Amministrazione finanziariaViene inserito l’istituto dell’annullamento obbligatorio in autotutela, per specifiche circostanze:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull’individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE SONO:
1. Tale obbligatorio annullamento degli atti vale anche per gli Enti pubblici.
2. Inoltre, questo potere obbligatorio di autotutela deve essere applicato sia in pendenza di giudizio, sia in caso di definitività dell’atto notificato.
3. Vi è un limite temporale: l’obbligatorio annullamento dell’atto non può essere adottato dopo che siano trascorsi 3 mesi dalla sua notifica, se non vi è stata impugnazione.
4. L’Amministrazione Finanziaria deve sempre attivare tale potere di annullamento (per i 4 casi sopra indicati) anche senza richiesta del contribuente, destinatario dell’atto.
ART. 13 LEGGE N. 212/2000 Garante nazionale del contribuente1. E’ istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.”E’ stata finalmente inserita la figura del Garante del Contribuente a livello Nazionale, con sede a Roma

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