Equitalia non può avere Avvocati

La Ex-Equitalia può difendersi con gli Avvocati?

L'art. 11 D.Lgs. 546/1992 esclude la difesa con Avvocato esterni.

Orbene, oggi sul quotidiano il Sole24ore vi è un articolo su un’Ordinanza della Cassazione che, a detta di tale articolo, la questa pronuncia statuirebbe la possibilità per il Riscossore di farsi difendere da Avvocati del Libero Foro.

Tuttavia, letta tale sentenza, a noi non sembra che tale pronuncia stabilisca la possibilità dell’Agente della Riscossione di utilizzare Avvocati fuori dalla sua struttura.

In buona sostanza tale Ordinanza n. 25625 del 15/10/2018 della Cassazione non stravolge il chiaro testo dell’art. 11 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, let. d), n. 1, del D.Lgs. n. 156/2015.

Ma andiamo con ordine ed analizziamo tali due articoli

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Art. 11 e art 12 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015

L’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, del D.Lvo. n. 156/2015 e dal 01 gennaio 2016 è in vigore la seguente disposizione:

  • L’ufficio dell’Agenzia delle entrate (…) nonché dell’agente della riscossione (…) sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”.

In altri termini, il Riscossore non può farsi rappresentare in processo con Avvocati del libero Foro, ma solamente con professionisti della propria struttura.

Per meglio comprendere tale novella legislativa è opportuno analizzare l’art. 11 con l’art. 12 entrambi del D.Lgs. n. 546/1992.

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L’art. 11 D. LGS. n. 546/1992

E’ relativo alla rappresentanza processuale (legitimatio ad processum) delle parti. Tale legitimatio ad processum concerne la capacità di poter stare in giudizio. Quindi di poter diventare parte processuale di un processo.

L’art. 11 ha come oggetto, proprio, il potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali (in buona sostanza è il potere di sottoscrivere gli atti).

In tal caso il Riscossore non può farsi rappresentare in atti da Avvocati del Foro libero. Ciò, perché, ex lege¸ tale potere di rappresentanza processuale è ESPRESSAMENTE (art. 11 D.Lgs. b. 546/1992 come modificato nel 2015) vincolato e limitato a soli professionisti interni alla struttura del Riscossore.

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L’art. 12 D. LGS. n. 546/1992

Tale articolo 12 concerne, invece, la difesa tecnica durante il processo. Quindi, la possibilità di essere presente e discutere con i Giudici e le controparti, solo in udienza.

Esso riguarda il potere di difendere la parte (consigliare le tattiche difensive, anche durante l’udienza).

Per di più, tale art. 12 D. Lg.s n. 546/1992 è relativo alla difesa tecnica, ma solo per le parti “private”: “Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo (…) devono essere assisti in giudizio da un difensore”.

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L’interpretazione dell’art 11 assieme all’art. 12 D.Lgs. n. 546/1992

Quindi, se dobbiamo interpretare l’art. 11 assieme all’art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992 si deve concludere che:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve farsi rappresentare in giudizio solo da Avvocati inseriti nella sua struttura e può scegliere di farsi assistere in udienza da un Avvocato del libero Foro.

Quindi il Riscossore non può rilasciare procure ad Avvocati del Libero Foro con indicato “delega a rappresentarla e difendermi”. Con la dicitura “delega a rappresentarla” è chiara la volontà di concedere la capacità di stare in giudizio (legittimatio ad processum) all’Avvocato del libero Foro. Pertanto, vi sarà palese violazione dell’art. 11 (letto assieme all’art. 12) del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, del D. Lgs. n. 156/2015.

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La trasformazione di Equitalia in Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma che essa non può difendersi con Avvocati

A conferma di quanto sopra vi è un ulteriore elemento: le novità introdotte dall’art. 1 D.L. n. 193/2016 (norma che ha cancellato la ex Equitalia).

Tale norma ha trasformato la Società per Azioni Equitalia Servizi di Riscossione in un Ente Pubblico.

In buona sostanza all’Agenzia delle Entrate è stata attribuita anche la funzione di riscossione, tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ebbene, l’art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016 prevede (vedi anche altre sentenze):

  • L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30”;

  • Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, (…) ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa ottobre 1933, n. 1611, (…)”.

  • Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546”.

Quindi, la regola ordinaria è la rappresentanza processuale con Avvocati della struttura del nuovo Ente Pubblico oppure tramite l’Avvocatura dello Stato, mentre l’eccezione, su “specifici criteri”, prevede il patrocinio e di Avvocati del libero Foro.

Quindi la “trasformazione” del Riscossore in un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate conferma e consolida l’interpretazione dell’art. 11 del D .Lgs. n. 546/1992, che impone al Riscossore di essere rappresentato in processo solo da Avvocati della propria struttura.

Tale interpretazione è stata confermata anche da recente sentenza della stessa CTR Lombardia-Milano (che ha anche disatteso l’applicazione dell’art. 15, comma 2sexies, D. Lgs. n. 546/1992 per la difesa con Avvocati del libero Foro):

  • l’art. 1, D.L. n. 193 del 2016, (…), ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia -(…)- siano sciolte, cancellandole d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Le funzioni di riscossione nazionale (…), sono attribuite all’Agenzia delle entrate di cui all’art.62, D. Lgs. n. 300 del 1999, e sono svolte dall’ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate denominato: “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, (…).

  • secondo l’art.2, c.1, ultimo alinea, D. Lgs. n. 546 del 1992, “(…)” -oltre quelle riguardanti atti di riscossione extratributaria- per cui, la tutela giurisdizionale per gli atti della esecuzione forzata tributaria si articola in una fase di giurisdizione tributaria -(…)- ed in un’altra di giurisdizione ordinaria civile; per la prima è prevista una pletora di difensori abilitati (art. 12 D. Lgs. n. 546 del 1992, stesso decreto: (…), tra i quali soltanto l’Avvocatura dello Stato può assistere le parti pubbliche, diverse -pertanto- dai Soggetti gestori di cui all’art.53, D. Lgs. n. 446 del 1997 (…), e dall’ente locale che ha una propria disciplina derogatoria; per la seconda, lo ius postulandi può essere esercitato solamente dall’avvocato in libero foro o dall’Avvocatura dello Stato.”;

  • il su citato comma 8 (come integrato in sede di conversione dalla L. n. 225 del 2016) testualmente così dispone: “L’Ente e’ autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, (…). Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni” (l’ultimo alinea è stato introdotto in sede di conversione)”.

  • (…) peraltro, non si coglie il motivo per il quale si debba abbandonare un’ermeneutica letterale ex art. 12 D. Lgs. n. 546 del 1992, al solo fine di differenziare la combinazione processuale: legitimatio ad causam, legitimatio ad processum e ius postulandi dell’ente strumentale -“adiectus solutionis causa”- da quella dell’Agenzia delle entrate, cui è stata attribuita la funzione di riscossione, e degli altri enti resistenti quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le cancellerie/segreterie giudiziarie;”

  • secondo l’art. 12, c. 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, solo “le parti, diverse dagli enti impostori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, c.d. soggetti gestori devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”; coordinando quanto appena citato con il comma 3 del precedente articolo 11, quindi, l’ente locale “può stare in giudizio” direttamente o anche mediante il proprio dirigente ufficio tributi o il titolare della relativa posizione organizzativa; (…)”

  • Non conducente, infine, ogni argomentazione fondata sull’ermeneutica dell’art.15, c.2-sexies, D. Lgs. n. 546 del 1992, nella misura in cui ometta di considerare la possibilità per tutte le parti pubbliche di farsi assistere dall’Avvocatura dello Stato -anziché da propri funzionari- nel qual caso non si applica la riduzione del 20%;” (CTR Lombardia n. 654, sez. 22, del 11 aprile 2018, si veda anche CTP Napoli n. 11055/2017; CTR Liguria n. 1745/2017; CTP Varese n. 310/2017).

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La Sentenza in oggetto

La Suprema Corte affronta la problematica questione della difesa del Riscossore tramite Avvocati del Libero Foro solamente valutando una eccezione di tardività del ricorso in Cassazione. La questione della legitimatio ad processum è stata quindi affrontata in modo indiretto e veloce.

La Cassazione afferma:

  • il riferimento fatto dalla controricorrente alla modifica apportata dall’art. 9, comma 1, d.lgs n. 156 del 2014 [rectius 2015 n.d.A.] all’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è utile a giustificare la fondatezza dell’accezione in esame, giacché l’attribuzione all’agente della riscossione della capacità di stare in giudizio << direttamente o mediante la struttura sovraordinata>>, prevista dalla citata disposizione, così come modificata, non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo art. 12 d.lgs. da ultimo citato, (…)” (Cass. n. 25625/2018)

La disposizione della Suprema Corte non statuisce che il Riscossore può stare in giudizio con Avvocati esterni, ma conferma proprio il contrario.

Il Supremo Consesso, partendo dalle modifiche all’art. 11, stabilisce che l’Agente della Riscossione può stare in giudizio per la difesa tecnica con Avvocati esterni. Appunto, subito dopo, richiama correttamente l’art. 12 D.Lgs. n.546/1992.

Quindi, NON è assolutamente vero che con l’Ord. n. 25625/2018 la Cassazione conferma la possibilità per il Riscossore di difendersi con Avvocati esterni, ma giusto il contrario.

Con tale pronuncia è stato definitivamente chiarito che il Riscossore deve costituirsi in giudizio solo con funzionari o Avvocati della sua struttura. Con le stesse modalità con cui si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate.

Quindi, considerando che ora il Riscossore è diventato una “struttura” , della stessa Agenzia delle Entrate, sarebbe illogico che per la Ex-Equitalia non valgano le stesse regole dell’Ufficio.

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