Agenzia delle Entrate RiscossioneEquitalia non può avere AvvocatiSenza categoria

E’ confermato: il Riscossore non può farsi difendere da Avvocati

SUBENTRO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE IN LUOGO DI EQUITALIA

La Suprema Corte, con due recenti sentenze, ha affrontato e risolto l’annosa problematica della possibile difesa del Riscossore (ex Equitalia) tramite Avvocati del Libero Foro.

Come già anticipato nella nostra news 2/11/2018, la Cassazione si stava orientando per NON ammettere la possibile difesa del Riscossore tramite Avvocati iscritti al libero Foro. Anzi, la ex Equitalia può costituirsi in giudizio solo con suoi dipendenti, oppure con l’Avvocatura di Stato ed, in casi eccezionali e specificatamente motivati, con Avvocati iscritti all’Albo Forense.

Tali due pronunce (Cass. n. 28684 del 9 novembre 2018 e Cass. n. 28741 del 09 novembre 2018) hanno confermato la nostra interpretazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992.

Quindi la ex Equitalia non può costituirsi in giudizio e farsi difendere da Avvocati che non siano della sua struttura o dell’Avvocatura di Stato.

Ma vi è di più.

Tali due pronunce, però, statuiscono anche sulla questione della cancellazione della Società Equitalia Servizi di Riscossione, a favore del nuovo soggetto Ente pubblico Economico: Agenzia delle Entrate Riscossione.

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SUL SUBENTRO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE IN LUOGO DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

La Suprema Corte, con tali due pronunce, ha subito precisato che, per i processi in corso, il subentro dei Agenzia delle Entrate Riscossione, in luogo della Società Equitalia Servizi di Riscossione, non deve essere inquadrato nell’art. 110 c.p.c. (interpretato con gli artt. 299 e 300 c.p.c.), ma è relativo all’art. 111 c.p.c.

Tale sostituzione ex lege del soggetto della riscossione non è una circostanza che concerne il venir meno del Riscossore (istituto della successione: artt. 110, 299 e 300 c.p.c.). La creazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è relativa alla traslazione dei poteri di riscossione (art. 111 c.p.c.). Quindi al passaggio del potere di riscossione da un soggetto (Società Equitalia Servizi di Riscossione) a uno formato ad hoc ( Agenzia delle Entrate Riscossione).

Quindi, la Cassazione afferma, sul punto,:

  • appurato che il giudizio pendente alla data di estinzione della ‘parte processuale’ Equitalia può ciò nondimeno proseguire (…) fino all’emanazione di una sentenza destinata a produrre effetti diretti nei confronti di quest’ultimo [Agenzia delle Entrate Riscossine n.d.A.], è da ritenere che anche il mandato difensivo originariamente attribuito da Equitalia si mantenga parimenti valido ed efficace anche nei confronti dell’ente subentrato ex lege nel giudizio pendente; ma ciò, ben inteso, solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non intenda (…) costituirsi in giudizio per l’espletamento di ulteriore attività difensiva con ministero di avvocato” (Cass. n. 28741 del 9 novembre 2018).

Anche la pronuncia n. 28684/2018, sull’argomento, ha statuito:

  • La successione a titolo particolare nel diritto della parte non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 cod. proc. Civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’originale titolare del diritto mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare” (Cass. n. 28684 del 9 novembre 2018).

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L’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE NON PUO’ FARSI DIFENDERE DA AVVOVATI DEL LIBERO FORO

Su tale questione è subito opportuno precisare che entrambe le due sentenze escludono (o lo limitano fortemente) l’utilizzo da parte del Riscossore di Avvocati del libero Foro per tutte le autorità giudiziarie:

  • Commissioni Tributarie;

  • Tribunale;

  • Giudice di Pace.

Sunteggiando la questione.

Il Riscossore, di regola, deve costituirsi in giudizio e farsi difendere da sui dipendenti.

In alternativa può attivarsi in giudizio con l’Avvocatura dello Stato.

Solamente in via residuale ed eccezionale dagli altri Avvocati, liberi professionisti, iscritti nel libero Foro.

La scelta, in via eccezionale, di far difendere il Riscossore da un Avvocato del libero Foro, non è discrezionale. Tale scelta deve ottemperare i seguenti principi:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve operare nel rispetto dei principi propri delle Pubbliche Amministrazioni (legalità, imparzialità, trasparenza, efficacia ed economicità).

  • Quindi si devo attivare gli stessi criteri del “codice dei contratti pubblici”.

  • Devono essere indicati i criteri generali e specifici della chiamata di determinati Avvocati del libero Foro.

Le decisioni di avvalersi di Avvocati del libero Foro per la difesa in giudizio deve avere (Cass. n. 28684/2018):

a) deve esserci un “caso speciale”;

b) deve esserci una preventiva, apposita e motivata delibera dell’organo deliberante;

c) tale delibera sia stata sottoposta agli appositi organi di vigilanza;

d) in giudizio devo essere prodotti tutti i documenti che giustificano quanto sopra.

Pertanto, il Riscossore, per farsi difendere da Avvocati del libero Foro, non basta che faccia sottoscrivere una procura alle liti e la produca in giudizio, ma si necessita che “tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenete gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero Foro (…), sia in apposita motivazione deliberante, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichino le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo” (Cass. n. 28741/2018).

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