Equitalia non può avere AvvocatiSenza categoria

Anche per le cause civili il Riscossore NON può difendersi con Avvocati

Per il Tribunale di Milano non è ammessa la costituzione con Avvocati

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha chiaramente statuito che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può difendersi con Avvocati del Libero Foro. 

Già abbiamo indicato ed argomentato che, oramai, la Cassazione è chiara nell’affermare che tale principio. Ciò è appurato avanti al Giudice Tributario, ma alcune perplessità possono sorgere in riferimento alle costituzioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei processi civili del Tribunale ordinario.

Tuttavia, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro l’ordinanza del 21 gennaio 2019 ha chiaramente applicato il principio espletato dalla Suprema Corte (si veda news del 14 novembre 2018).

Precisamente: che il Supremo Collegio ha affermato che “nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore “ope legis” di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. Con modif. in l. n. 225 del 2016, non si costituisca in causa con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le ragioni che in virtù dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c.”(Cass. Civ., Sez. Trib., 28 dicembre 2018 n. 33639)” (Tr. Milano Lavoro del 21 gennaio 2019).

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