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Decreto “Liquidità”: le agevolazioni fiscali

Vi sono anche novità per il processo tributario

Il Nuovo Decreto “liquidità” prevede anche nuove proroghe al 30 giugno 2020 per il versamento delle ritenute, delle addizionali e dell’IVA, oltre che dei contributi dei mesi di aprile e maggio, ma differenziate a seconda del fatturato conseguito nel 2019 (art. 18). Sono altresì previste novità per il processo tributario (art. 29). Si veda anche circolare Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020.

Misure Fiscali

ART. 18

Tributi e contributi sospesi

Il nuovo Decreto prevede la sospensione, per il mese di aprile e di maggio 2020, di:

– versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente;

– addizionali IRPEF;

– IVA;

– contributi previdenziali e INAIL.

NON saranno applicati sanzioni o interessi

Quando si pagheranno i tributi e i contributi sospesi?

I tributi e i contributi sospesi si pagheranno il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure con rate fino ad un massimo di 5 rate mensili. A decorrere dal mese di giugno.

I soggetti che possono beneficiare

I soggetti che possono avvantaggiarsi di tali rinvii sono differenziati per fatturato:

1. per i soggetti con ricavi o compensi 2019 NON SUPERIORI a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetti a marzo e aprile 2019;

2. per i soggetti con ricavi o compensi 2019 SUPERIORI a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019.

3. la stessa distinzione vale anche per i soggetti che hanno aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020.

Per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

Per tali zone si prescinde dalla soglia di fatturato essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%.

Per tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie sopra indicate

Con un a disposizione di chiusura il Decreto “Liquidità” prevede l’applicazione di tutte le ulteriori disposizioni fiscali già previste con il precedente Decreto Legge n. 18/2020 (CLICCA QUI per conoscere le novità del Decreto “Cura Italia”

Processo tributario e notifica

Art. 29

Modalità di costituzione

Nei processi tributari gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i difensori abilitati, costituti in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

Omesso o in sufficiente pagamento del Contributo Unificato

Viene aggiunto il comma 1.bis all’art. 16 del D.p.r. n. 115/2002 con il quale si precisa che la sanzione relativa al contributo unificato va comunicato con PEC nel domicilio eletto oppure, in mancanza, presso la cancelleria della commissione adita.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dell’art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020

Viene derogato l’art. 67. comma 1, D.L. n. 18/2020 e si applica la proroga del termine dell’art. 73, comma 1, D.L. n. 18/2020 anche alle attività degli Enti impositori (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL)

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