CoronaVirus

Sospensione Covid-19

Mappa per i termini d'impugnazione, con la sospensione Covid-19

Nella babele delle norme e dei decreti emananti dal Governo è importante ben inquadrare con esattezza i termini precisi d’impugnazione degli atti del fisco, cartelle ed avvisi di accertamento. Si riproduce un semplice schema sui termini di contestazione, che considerano i 64 giorni di sospensione dovuti dal COVID-19:

Cartelle ed avvisi di accertamento notificati PRIMA del 8/10/2019 (anche con istanza di adesione o con reclamo)

Tali atti NON beneficiano del termine di 64 giorni di sospensione relativi al COVID-19 (all’art. 29 D.L. n. 23/2020).

Cartelle ed avvisi di accertamento notificati DOPO del 9/10/2019 (anche con istanza di adesione o con reclamo)

Tali atti beneficiano del termine di sospensione del COVID (all’art. 29 D.L. n. 23/2020). Il termine totale per l’impugnazione dopo la notifica è 214 giorni (60+90+64).

Cartelle ed avvisi di accertamento notificati DAL 09/10/2019 AL 06/01/2020 (SENZA con istanza di adesione o con reclamo)

Tali atti NON beneficiano del termine di 64 giorni di sospensione relativi al COVID-19 (all’art. 29 D.L. n. 23/2020).

Cartelle ed avvisi di accertamento notificati DAL 07/01/2020 (SENZA con istanza di adesione o con reclamo)

Per tali atti l’impugnazione decorre dal’12 maggio 2020 (all’art. 29 D.L. n. 23/2020)

Cartelle ed avvisi di accertamento notificati DAL 07/01/2020 (CON istanza di adesione o con reclamo)

Per tali atti il termine d’impugnazione decorre dal 9 settembre 2020 (considerando sia i 64 giorni per la sospensione COVID-19 – art. 29 D.L. n. 23/2020 -, sia i 31 giorni della sospensione feriale, sono 214 giorni totali)

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