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Decadenza Rottamazione Ter, per il Fisco la nuova dilazione “agevolata” è subordinata al pagamento delle precedenti rateazioni

L'interpretazione del Riscossore non concilia con il testo normativo

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), all’art. 154 da’ ai contribuenti la possibilità di poter dilazionare le cartelle oggetto di Definizione Agevolata (Rottamazione e Saldo e Stralcio) se decaduta prima del 31 dicembre 2019. Da tale norma sembrava chiaro che non era ostativo un precedente piano di dilazione (ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973) decaduto per poter riattivare una nuova dilazione.

Per il Riscossore, invece, la possibilità di poter rateizzare le cartelle oggetto di rottamazione decaduta è subordinata alla circostanza che il contribuente non abbia precedenti dilazioni decadute (si veda FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Analizziamo le due interpretazione della fattispecie.

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NORME e PRASSI DI RIFERIMENTO

Art. 154 comma 1, let. d, D.L. n. 34/2020: “d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”.

Art. 3, comma 13, let. a, D.L. n. 119/2018: Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5 [Rottamazione Ter, n.d.a.]: a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”

FAQ n. 16 del Riscossore

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La questione è la seguente:

Se ad un contribuente è decaduta la Rottamazione per mancato pagamento di almeno una rata, prima del 31/12/2019, può chiedere, ex art. 154 D.L n. 34/2020, una dilazione ordinaria sulle stesse cartelle? Oppure deve essere in regola con tutti i pagamenti delle precedenti dilazioni?

TIPI DI INTERPRETAZIONI art. 154 D.L. n. 34/2020

SPIEGAZIONE

Interpretazione testo normativo

L’art. 154, comma 1, let d., nel prevedere la possibilità di rateizzare le cartelle oggetto di rottamazione decaduta al 31/12/2019 si riferisce espressamente a nuove dilazioni. E’ chiaro che per il legislatore tale possibilità comprenda anche i contribuenti che avevano avuto precedenti rateazioni decadute, altrimenti non si spiega perché sia stata usata l’aggettivo: “nuova” per la successiva dilazione.

Quanto sopra è anche confermato dal fatto che sempre l’art. 154 individua una eccezione al divieto di nuove dilazioni, in caso di decadenza della rottamazione concessa (art. 3, comma 13, let. a, D.L. n. 119/2018).

Di conseguenza, la norma dell’art. 154 D.L. n. 34/2020 è l’eccezione e l’art. 3, comma 13, let a, D.L. n. 119/2018, è la regola generale.

Quindi l’eccezione prevale sulla regola: non c’ è il limite delle precedenti dilazioni decadute.

FAQ n. 16 del Riscossore

QUESITO. Il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata?

RISPOSTA. In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3 lett. c) del DPR n. 602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

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