Sanzioni

Società “artificiosa”, le sanzioni tributarie le paga l’amministratore

Se le violazioni sociali sono nell'interesse dell'amministratore, pagherà lui le sanzioni

Se la società accertata dal fisco è artificiosa, l’amministratore/liquidatore risponde delle sanzioni irrogate all’ente. L’amministratore, coobbligato con la società a seguito di accertamento, è responsabile ex art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997 e risponde delle sanzioni. Questo è il principio emanato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 21790 del 9 ottobre 2020.

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Le norme in questione

Art. 11 D.Lgs. n. 472/1997 (Responsabili per la sanzione amministrativa)

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio elle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente. L’importo può essere adeguato ai sensi dell’articolo 2, comma 4.

  1. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
  2. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

(…)

  1. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, nel limite previsto dall’articolo 11, comma 1, la responsabilità della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente indicati nel comma 1 è limitata all’eventuale eccedenza.
  2. La persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell’autore della violazione.
  3. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell’ente indicati nel comma 1.”

  

Art. 7 D.L. n. 269 del 30/09/2003 (c.d. Tecno-Tremonti) (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)

“1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

  1. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.”

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La fattispecie

A seguito di verifica fiscale l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società srl in liquidazione, nonché, in proprio, al liquidatore quale coobbligato per le sanzioni a norma dell’art. 11 del d.lgs. n.472 del 1997, un avviso di accertamento.

Contro l’avviso di accertamento la società srl e il liquidatore proponevano ricorso alla CTP che lo rigettava. Veniva proposto appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava.

Contro la sentenza di appello la società ed il liquidatore proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi:

  1. In riferimento ai prelevamenti ed ai versamenti su conti sociali non giustificati, che hanno formato maggior ricavi;
  2. In caso di società con personalità giuridica, le sanzioni tributarie non possono essere irrogate a danno dell’amministratore/liquidatore.

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La decisione della Cassazione

Il liquidatore della società eccepiva che l’Agenzia delle Entrate non poteva applicargli la responsabilità ex art. 11 D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni Tributarie. Per il contribuente si deve applicare l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 che prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative (tra cui quelle tributarie) “esclusivamente a carico della persona giuridica”.

La Suprema Corte, però, ha confermato un recente orientamento che esclude l’applicazione dell’eccezione dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003 qualora la società sia una artificiosa costituzione.

L’art. 7 ha come ratio il regolamentare l’ipotesi di un amministratore/liquidatore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato compie violazioni nell’interesse della persona giuridica.

Nel caso invece tali violazioni sono compiute nell’esclusivo interesse dell’amministratore/liquidatore, tale eccezione non si applica e le sanzioni sono messe a carico della persona fisica ex art. 11 D.Lgs. n. 472/1997.

Tale esclusione dell’eccezione dell’art. 7, vi è qualora la società è solamente un artificio (uno scudo) per la persona fisica che l’amministra, che è il vero interessato per le violazioni tributarie.

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