Notifica PEC

Notifica Pec. La copia “nativa” NON si disconosce

Se il file è "nativo informatico" non lo si può disconoscere

La cartella notificata tramite PEC non può essere disconosciuta nella sua conformità con l’originale. Per la Cassazione, se il file è nato ed allegato come digitale, non può essere disconosciuto dal contribuente la sua copia informatica, o meglio il duplicato informatico (Cass. n. 21328 del 05 ottobre 2020). Invece, se il file allegato è estato tramite digitalizzazione (analogico), allora il contribuente può disconoscere la copia della cartella allegata (si veda il VADEMECUM informatico).

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Le norme in questione

Art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici)

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale

(…)

  1. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
  2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”.
  3. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5”.

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La fattispecie

Una società snc impugnava l’intimazione di pagamento emessa da Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossioni) limitatamente ad una cartella di pagamento, asseritamente notificata in data 7.6.2015, concernente tributo Iva relativo all’anno di imposta 2011. Nel ricorso si assumeva l’inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso rilevando la regolarità della notifica della cartella a mezzo pec.

Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che non vi era alcun obbligo attestazione di conformità della copia informatica all’originale della cartella atteso che il documento non aveva origine cartacea (o analogica) ma informatico.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la contribuente sulla base di due motivi.

  1. Sulla necessaria presenza della firma digitale nella copia della cartella notificata (si veda il VADEMECUM informatico);
  2. Sulla contestazione della copia, verso l’originale della cartella, allegata alla notifica PEC.

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La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che anche l’estensione del file .pdf garantisce la presenta della firma digitale (si veda il VADEMECUM informatico), ha precisato sul disconoscimento della copia della cartella notificata:

  1. solo se il file allegato alla PEC era nato come cartaceo (analogico) e poi digitalizzato per l’invio può essere disconosciuto dal contribuente;
  2. invece, se la cartella era un file (ad esempio word), poi allegato in altro formato elettronico diverso (ad esempio PDF), si ha un duplicato informatico e non è più contestabile.

Precisamente:

Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che « la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. :copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – (…) -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.

(…)

Né appare necessario l’attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell’art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – « Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta». Pertanto nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all’originale in possesso dell’amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico («nativo») e come tale viene trasmessa via pec.” (Cass. n. 21328 del 5 ottobre 2020).

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