Anagrafe TributariaDocumentiIstanza di adesione

Anagrafe tributaria e separazione

La moglie può estrarre copia dei documenti patrimoniali, fiscali e finanziari del marito

Il coniuge, in caso di separazione, può accedere direttamente all’anagrafe tributaria per estrarre copia dei documenti dell’altro coniuge.

Per il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 19 del 25 settembre 2020, la moglie può estrarre copia dei documenti patrimoniali, fiscali e finanziari del marito, inseriti nell’anagrafe tributaria, per la determinazione dell’assegno di mantenimento.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Nel corso di un procedimento di separazione promosso dal marito, la moglie, al fine di determinare il relativo assegno di mantenimento, formulava specifica istanza di accesso atti all’Amministrazione Finanziaria.

Tale istanza aveva il fine di poter estrarre copia di documenti patrimoniali, fiscali e finanziari del marito, a lei oscuri.

L’Amministrazione Finanziaria rigettava la richiesta di acceso atti, perché (secondo la Pubblica Amministrazione) si necessitava della previa autorizzazione del Giudice della Separazione.

La signora impugnava il diniego della Pubblica Amministrazione avanti al competente TAR, che le dava ragione. IL Giudice Amministrativo precisava che in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio l’accesso alla documentazione fiscale, reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’altro coniuge doveva ritenersi “oggettivamente utile” al perseguimento del fine di tutela, e ordinando di conseguenza all’amministrazione resistente di esibire alla ricorrente la documentazione da essa richiesta con l’istanza.

Avverso tale decisione ricorreva in appello l’Amministrazione Finanziaria.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato investiva della causa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

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La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato confermava la decisione del TAR e dava ragione alla moglie sul suo diritto ad estrarre copia dei documenti, fiscali, patrimoniali e finanziari del marito, presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Inoltre, l’Adunanza Plenaria bene individua le funzioni, l’interesse e l’oggetto dell’istanza di accesso agli atti alla Pubblica Amministrazione, anche in riferimento ai processi civili ed ai relativi strumenti giuridici ivi previsti

In buona sostanza per il Consiglio di Stato:

  1. Quando si formula la richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione, si può richiedere copia di tutti i documenti presenti nell’Anagrafe Tributaria (patrimoniale, fiscale e finanziari).
  2. Il rapporto tra limite all’istanza di accesso atti e diritto di difesa (provando), anche in caso di pendenza della lite, è coordinato se sussistono i seguenti elementi: a. corrispondenza tra la richiesta di documenti e le esigenze probatorie del processo civile; b. collegamento, cioè un nesso strumentale tra tali documenti e l’esigenza di provare nel processo civile (necessaria, quindi, la motivazione della richiesta di documenti).
  3. La richiesta di accesso agli atti per poter aver copia dei documenti del marito ha il fine di mostrare ed esibire tali documenti (finalità ostensive), ma vi deve essere una concretezza in tale accesso. Quindi vi è il diritto a visionare tali documenti ma anche ad averne copia.

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