60 giorniAvvisi di accertamento e di addebitoIstanza di adesione

No ai 90 giorni se l’adesione è solo dilatoria

Se la richiesta di adesione è solo formale il ricorso diventa inammissibile per tardività

Oramai la giurisprudenza si sta consolidando sul principio che se l’istanza di adesione è stata formulata solo con il fine dilatorio non si applica la sospensione dei 90 giorni ed il successivo ricorso sarà inammissibile per tardività.

Questo è il principio affermato, da ultimo, dalla CTP di Milano n. 275/2020 (si veda anche CTR Venezia n. 154/2011 e CTP Treviso n. 73/2012).

Per la CTP una istanza di adesione solo formale non rispetta i principi di correttezza, di buona fede e di lealtà che devono sempre essere presenti in un rapporto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.

***

L’istanza di adesione

L’istanza di adesione è uno degli istituti, cosiddetti, deflattivi dei processi, è previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 218/1997).

Tale istanza di adesione ha il fine di prevenire o ridurre il contenzioso tributario, ciò tramite un possibile accordo con l’Amministrazione Finanziaria, prima che nasca tale contenzioso. Nella fase aperta con l’inizio dell’istanza di adesione si può avere anche una riduzione considerevole delle sanzioni (al terzo del minimo) e degli intessi.

Un altro effetto di inviare tale istanza di adesione è quella di far sospendere il termine di impugnazione dell’avviso di accertamento (60 giorni) per un ulteriore termine di latri 90 giorni. Quindi per impugnare l’avviso il termine sarà dato da: 60 + 90.

Tali ulteriori novanta giorni sono previsti per poter concretizzare tale fase deflattiva e concedere un tempo sufficiente per poter raggiungere un accordo.

***

La fattispecie oggetto della sentenza della CTP di Milano

Una società in Liquidazione formulava un ricorso per impugnare un avviso di accertamento relativa a fatture per operazioni inesistenti per gli anni 2013 e 2014.

Prima della notifica del ricorso la Società contribuente formulava istanza secca di adesione. Tuttavia, la stessa società rinviava più volte la data del poter iniziare tale procedimento deflattivo e alla definitiva data affermava di non avere alcuna argomentazione a supporto di tale istanza e neppure la documentazione richiesta dall’Ufficio.

Pertanto, nella fase di costituzione in processo l’Agenzia delle Entrate eccepiva la tardività del ricorso, perché il vero fine della società contribuente era quello di  “prendere tempo”. Di conseguenza non sui devono considerare i 90 giorni aggiuntivi al termine d’impugnazione e, quindi, il ricorso è tardivo, perché emesso oltre i 60 giorni dalla notifica del ricorso.

L’udienza di merito si teneva in camera di consiglio.

***

La decisione della CTP di Milano

Per la Commissione adita il comportamento della Società contribuente aveva il solo fine di procrastinare il termine per l’impugnazione dell’atto. La società, quindi, non voleva concretamente porre in essere con l’Agenzia delle Entrare un procedure deflattiva, per diminuire i contenzioni processuali.

L’istanza di adesione era puramente strumentale.

Tale comportamento, per i Giudici di Milano, non è rispetto dei principi stessi che hanno portato il legislatore a costituire l’istituto dell’istanza di adesione. Non sono stati rispettati i canoni di correttezza, di buona fede e di leale collaborazione tra le parti.

Precisamente:

  • Tale comportamento si pone in aperto contrasto con la regola sancita dal legislatore nell’art. 10 della L. n. 212/2000, che vuole i rapporti tra contribuente e Agenzia improntati ai principio della collaborazione e della buona fede, oltre a denuncia una situazione di disparità di trattamento rispetto a coloro che, impugnando direttamente gli atti tributari, senza istanza di adesione, hanno termini più ridotti per ricorrere.

    Nel caso qui trattato la società ha svuotato di ogni significato l’istanza riferita all’istituto invocato e la finalità per la quale il legislatore ha inteso concedere al contribuente il vantaggio della sospensione dei termini dì impugnativa; non è richiesto, né è sufficiente che il contribuente presenti una istanza solo formalmente denominata istanza di accertamento con adesione per vedersi attribuita dalla legge la sospensione dei termini, ma occorre invece che lo stesso dia contenuto concreto, reale ed effettivo alla istanza, dimostrando con comportamenti fattivo di avere la volontà di avviare per lo meno un dialogo con l’A.F.. (…) Quanto sopra esposto comporta la inammissibilità del ricorso,” (CTP Milano n. 275/2020)

Articoli Correlati

Back to top button