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Nuovo D.L. e D.P.C.M. del 2021, dal 16 gennaio limiti alla circolazione

Il Consiglio dei Ministri nella serata del 14 gennaio 2021 ha emanato il nuovo decreto Legge ed il nuovo DPCM che limitano la mobilità tra le regioni e all’interno delle stesse regioni, a partire dal 16 gennaio 2021. Il Decreto Legge n. 2/2021 è efficacie già dal 14 gennaio 2021. Anche con il DPCM del 14 gennaio 2021, viene introdotta una nuova tipologia di colore per le Regioni: ZONA BIANCA. Tuttavia ad oggi nessuna Regione può assurgere al colore BIANCO (vedi anche la News del 13/01/2021)

Scarica Il D.PC.M. 14 gennaio 2021

Scarica il Decreto Legge di gennaio 2021

Analizziamo gli articoli

SPOSTAMANETI ed ATTIVITA’ PERMESSE
Lo stato d’emergenza passa dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021.
 
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Dal 16 gennaio 20921 al 15 febbraio 2021 (per tutti i colori)
E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni diverse, salvi gli spostamenti motivati:
– da comprovate esigenze lavorative;
– situazioni di necessità;
– per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

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Regione in ZONA BIANCA (ancora nessuna regione in zona Bianca)
Sono vietati gli spostamenti verso altre regioni.
Si potrà circolare anche dopo le 22:00.
Consentiti gli spostamenti verso le seconde case in altre regioni se bianche o gialle.
Consentiti i viaggi all’estero verso i paesi area Schengen senza obbligo di quarantena al rientro.
Sono vietati i viaggi verso i paesi ad alta diffusione del virus.
Bar Ristoranti Gelaterie e Pasticcerie restano aperti anche la sera.
Riaprono palestre e piscine e sono consentiti gli sport di contatto Centri Commerciali aperti.
Aperti anche nei week end Musei Cinema Teatri Discoteche e Sale giochi.
 
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Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021
Nella ZONA GIALLA non sono consentiti gli spostamenti fuori dalla regione se dello stesso colore (anche per le seconde case). Vietati gli spostamenti anche per le seconde case se presenti in regioni con colore diverso. Fino al 15 febbraio 2021.
Sono consentiti tutti gli spostamenti all’interno delle regioni (da Comune a Comune) solo dalle ore 05:00 alle ore 22:00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Rimangono le eccezioni per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per motivo di necessità e per svolgere od usufruire dei servizi non sospesi.
  
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Regioni in ZONA ARANCIONE e in ZONA ROSSA
E’ limitato al comune.
In questo caso sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km dai propri confini con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. La novità è la previsione degli spostamenti per garantire la didattica in presenza.
SANZIONI APPLICATE PER LE VIOLAZIONILe violazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del c. p. (art. 4 D.L. n. 19/2020)
SCUOLAAlle regioni e alle province autonome sono affidate le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da Covid. Alle regioni e alle province autonome resta anche  l’obbligo informativo sui vaccini.
Sulle elezioni del 2021)Sono spostate le elezioni suppletive per la camera dei deputati e per il Senato al 31 maro 2021 ed 20 maggio 2021
Sulle attività permesseNella ZONA GIALLA sono chiuse le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, eccetera) dalle ore 18:00 alle ore 05:00.
Dopo le ore 18:00 è vietata la consumazione di cibo e bevande in luoghi pubblici. Sempre ammessa la ristorazione d’asporto fino alle ore 22:00.

NEW. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3(bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettagli o di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00.

Nel weekend sono chiuse le attività nei centri commerciali (ma rimangono aperti durante la settimana).
Sono ammesse le attività inerenti alla persona (ad esempio parrucchiera) all’interno della stessa Regione, con l’attuazione dei relativi protocolli sanitari.

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Nella ZONA ARANCIO vi sono:
– Chiusura delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7. Resta ammessa la sola ristorazione ad asporto fino alle ore 22:00. Nessun limite orario per la consegna a domicilio.

NEW. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3(bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettagli o di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00
– Sono chiuse nel weekend le attività commerciali (ma rimangono aperti durante la settimana).

Restano aperte (ma anche per clienti di altro Comune):
– i parrucchieri, centri estetici;
– le edicole, i tabaccai;
– le farmacie, le parafarmacie;
– le lavanderie.

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Nella ZONA ROSSA sono sospese:
– Tutte le attività commerciali al dettaglio (ad esempio negozi), anche presso i centri commerciali, ad eccezione dei generi alimentari e di necessità.

– Tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentito il solo asporto fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

NEW. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3(bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettagli o di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00

Restano aperte ma solo per clienti all’interno dello stesso Comune.:
– i parrucchieri, centri estetici;
– le edicole, i tabaccai;
– le farmacie, le parafarmacie;
– le lavanderie
Entrata in vigore dei limitiTali limiti sono entrati in vigore il 14 gennaio 2021

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