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Non è reato dichiarare il falso nell’autodichiarazione

autocertificazioni e reato

Per il GUP di Reggio Emilia non vi è reato se il cittadino dichiara il falso nell’autocertificazione imposto con i D.C.M.P.

La giurisprudenza sta tendando di mettere un po’ di ordine sugli effetti dei D.P.C.M. che limitano le libertà dei cittadini e che obbligano a compilare una autocertificazione per muoversi. Come già avvenuto con il GIP di Milano (CLICCA QUI) anche il GUP di Reggio Emilia ha dichiarato l’illegittimità e la incostituzionalità dei D.P.C.M (Sentenza n. 54/2021).

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La norma in questione

Art. 13, co. 1 e 2, Costituzione

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 16, co. 1, Costituzione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Art. 483, co. 1 , c.p.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

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La fattispecie

Un cittadino, in data 13/03/2020, veniva fermato dai carabinieri in una delle zone che, allora, erano nella, cosiddetta, Zona Rossa. In tali zone si poteva circolare solo per motivate esigenze lavorative e di necessità, nonché per giustificate esigenze di salute.

Il cittadino dichiarava ai carabinieri tramite la autodichiarazione imposta dal D.P.C.M. del 08 marzo 2020 che era uscito dalla propria abitazione per accompagnare la propria madre a fare degli esami clinici.

Fatti gli opportuni accertamenti i carabinieri individuavano che la madre quel giorno non doveva fare alcun esame clinici. Veniva pertanto rinviato a giudizio il cittadino per aver “compilato atto formale di autocertificazione (…) attestando il falso ai Carabinieri”.

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La decisione del GUP

Per il GUP attestare il falso in una autocertificazione imposta da un D.P.C.M. non è un falso, visto e considerato che tale D.P.C.M. (che impone di attestare in una autocertificazione) è illegittimo e in violazione dell’art. 13 costituzione.

Pertanto, disapplicato il D.P.C.M. vi sarebbe un, cosiddetto, “falso inutile”: la falsità è presente in un documento irrilevante o ininfluente.

Inoltre, il GUP precisa che sono prive di fondamento anche i tentativi del governo di giustificare l’utilizzo dei D.P.C.M. come strumento di imitazione delle libertà dei cittadini.

E’ superfluo che il Governo affermi che i D.P.C.M. non limitano la libertà della persona, ma solo la libertà della circolazione (art. 16 Costituzione).

Per il GUP con i  D.P.C.M. non si considera la libertà di circolazione (è relativa solo a limitare specifici luoghi), ma proprio la libertà di movimento in generale. Vi è quindi la limitazione di una delle forme della libertà delle persone.

Per di più, l’art. 13 della Costituzione è chiaro:

  • Per limitare la libertà delle persone è ammessa solo legge o atti avente forza di legge (primo limite);
  • Tali leggi ed atti aventi forza di legge devono avere forza individuale. Non possono essere diretti ad un gruppo indeterminato di persone, ma a specifici e determinati individui (secondo limite). Pertanto, secondo il GUP, non andrebbero bene neppure i decreti Legge.

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