CoronaVirus

Finanziamenti garantiti, non vi è l’obbligo delle banche di concederli

Le banche devono valutare la credibilità del contribuente per la buona gestione del denaro pubblico

In questi mesi molte sono le dispute e la confusione che si sono create in riferimento ai finanziamenti garantiti dallo Stato.

Principalmente sono due gli strumenti posti in essere: art. 56 Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), art. 13 Decreto Legge n. 23/2020 (Decreto Liquidità). Tale ultimo articolo ha diverse tipologie di prestiti bancari, suddivisi a seconda del grado di percentuale di garanzia concessa dallo Stato (vedi anche News del 3/09/2020)

La questione è se le banche sono obbligate ad elargire tali finanziamenti.

Ebbene, il Tribunale di Bologna, con l’Ordinanza del 2 ottobre 2020, ha statuito che non sussiste l’obbligo per gli istituti di Credito di concedere i finanziamenti garantiti dallo Stato.

Le banche conservano sempre un margine di discrezionalità sull’accettazione dell’erogazione di tali crediti. E’ corretto, però, subito anticipare che tale pronuncia è relativa solo ai crediti garantiti all’80% dallo Stato e non quelli con limite massimo di €30.000,00 garantiti al 100%.

*****

Le norme in questione

Art. 56, comma 2 e 4, del Decreto Legge n. 18/2020:

“2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale

(…)

  1. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Art. 13, comma 1, let e), let m) del Decreto Legge n. 23/2020:

“1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

(…)

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo: finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data

successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

(…)

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. (…)

In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (…)”.

*****

La fattispecie

Una società conveniva in giudizio un Istituto Bancario con il procedimento ex art 700 c.p.c.. La società voleva che il Giudice accertasse che la banca doveva elargire i finanziamenti garantiti dallo Stato e, per l’effetto, condannarla a concedere tali crediti.

I finanziamenti richiesti da tale società erano quelli previsti dall’art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e, principalmente, quelli previsti dall’art. 13, comma 1, let. e) del D.L. n. 23/2020, garantiti all’80% dallo Stato.

Nelle more del processo è poi risultato che la società era stata già “segnalata al Crif” per un pignoramento subito dal fisco, prima dell’emergenza Covid e la stessa società non aveva ottemperato alla richiesta della banca per l’integrativa dei documenti.

Il Giudice ha rigettato il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., precisando, in buona sostanza, che la banca ha una discrezionalità nel concedere tali finanziamenti, a tutela degli interessi della banca stessa e del buon uso del denaro pubblico.

*****

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Bologna ha quindi espresso il principio che non vi è un diritto per i contribuenti di chiedere i finanziamenti garantiti dallo Stato (all’80%) alle banche. Inoltre, tali istituti di credito non hanno un obbligo nell’elargire tali somme, anche se garantite dallo Stato. Le banche devono sempre valutare la credibilità e la solvibilità del contribuente.

Precisamente:

Nessun obbligo per gli operatori bancari e finanziari destinatari, in altri termini, è imposto dalla disposizione suddetta, la quale si limita ad affermare che “sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione residuando quindi in capo all’istituto una valutazione di convenienza. E’ d’altra parte, non si può nemmeno imporre a un istituto bancario di concedere diritti che si tradurrebbero in una comprensione della loro sfera economica.

Pertanto la norma va interpretata nel senso che alla banca non è stato sottratto il diritto di accettare o meno la rinegoziazione in relazione alla valutazione del merito creditizio, tanto più considerando che tale valutazione è doppiamente necessaria al fine di garantire non solo gli interessi della banca ma il buon uso del denaro pubblico, di cui la predetta disposizione consente l’utilizzo e la destinazione, secondo apprezzamento squisitamente fondato sull’affidabilità e solidità dell’operatore economico” (Tribunale di Bologna del 2/10/2020).

Articoli Correlati

Back to top button