INPS-Pensione

Gestione separata INPS vale l’attività distinta ed autonoma

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021, ha precisato che l’amministratore di società commerciale, che non partecipa direttamente all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, non deve iscriversi alla gestione commercianti dell’INPS. È sufficiente l’iscrizione alla Gestione Separata.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente riceveva una cartella con oggetto pretese contributive dell’INPS per la gestione commercianti, per l’attività svolta nell’ambito della società S.R.L..

Tra le diverse eccezioni nel ricorso veniva contestato che, per essere iscritto a tale gestione commercianti dell’INPS, l’attività svolta dal contribuente doveva essere distinta da quella svolta come amministratore della stessa società.

Entrambi i gradi nel merito davano ragione al contribuente.

L’INPS, tuttavia, ricorreva in cassazione insistendo sul principio di prevalenza: il contribuente doveva iscriversi alla gestione relativa alla sua attività prevalente (per l’INPS era quella della gestione commercianti).

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, dopo aver ricordato i precedenti delle Sezioni Unite e le novelle legislative, ha ricettato il ricorso dell’INPS ed ha precisato che il principio dell’attività prevalente per l’iscrizione alle gestioni dell’INPS non è sempre corretto.

Si deve sempre tenere conto della distinzione delle singole attività (quelle svolte come commerciante e quelle svolte come amministratore).

Essendo le attività distinte ed autonome le stesse avranno distinte ed autonome iscrizioni alle gestioni dell’INPS.

Nella fattispecie in esame l’attività del contribuente avrebbe rilevato anche per la gestione commercianti se era diversa e distinta da quella di amministratore.

Precisamente:

Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività prevalente”. Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell’art. 1, comma 208, cit.) dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”.” (Cass. n. 1759/2021)

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