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Più rate per imposte e contributi

Mediazione ancora valida

Già nel 2024 (anno d’imposta 2023) sarà possibile corrispondere le imposte e i contributi INPS fino a 12 rate: 7 rate mensili per il saldo di giugno e altre 5 rate mensili per il secondo acconto a partire dal 16 gennaio 2024.

L’art. 8 del D.Lgs. n. 1/2014 che ha modificato l’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, prevedendo la possibilità di pagare fino a 7 rate il saldo nel 2024.

L’art.4 D.L. n. 145/2023 prevede, invece, la possibilità di corrispondere il secondo acconto in 5 rate a partire dal 16 gennaio 2025.

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Pertanto, considerando l’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 (modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 1/2024) e l’art. 4 del D.L. n. 145/2023 le somme dovute a titolo di imposte e contributi INPS potranno essere pagate:

SALDO di giugno 20247 rate: 16 giugno, 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2024 (art. 20 D.Lgs. 241/1997);
SECONDO ACCONTO di novembre 20245 rate: 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2025 (art. 4 D.L. n. 145/2023). Ad oggi tale dilazione è possibile solo per i soggetti P,IVA che abbiano

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Si riportano le relative norme

Art. 20 del D. Lgs. n. 241/1997 (modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 1/2024)

1.    Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2.    La misura dell’interesse è pari al tasso previsto dall’Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 

3.    La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all’Art. 17, comma 1.

4.    I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese

5.    Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all’Art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d’imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.”

Art. 4 145/2023

1.    Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari.

2.    Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.”

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Infine, si evidenzia che, ad oggi, tale possibilità di ampia dilazione è prevista solo per l’anno d’imposta 2023

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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