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Prescrizione: gestione separata e avvocati

L'Avvocato deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS, se non iscritto alla Cassa

La Suprema Corte con due sentenze gemelle (Cass. n. 13049/2020 e Cass. n. 6106/2020) ha confermato che la prescrizione quinquennale dei contributi decorre dalla data in cui tali contributi dovevano essere pagati.

Inoltre, ha precisato che i professionisti non iscritti alla Cassa professionale devono essere iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

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Sull’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS del professionista

La suprema Corte, innanzitutto, afferma, definitivamente, che i professionisti che non vengono iscritti alle rispettive Casse previdenziali (per limiti di reddito), devono essere iscritte alla Gestione Separata INPS. Nel caso lo stesso istituto può iscrivere d’ufficio il professionista.

Precisamente:

“che il primo motivo è infondato in quanto risulta oramai consolidata la giurisprudenza contraria di questa Corte la quale afferma che i professionisti i quali non siano iscritti alla Cassa professionale, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011” (Cass. n. 6106/2020).

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Sulla prescrizione quinquennale dei contributi INPS ed il dies a quo

In riferimento, invece, a quando la prescrizione del credito contributivo dell’INPS (derivato dalla Gestione Separata) debba iniziare a decorrere (dies a quo), la Suprema Corte ha confermato:

  • NON si considera il momento in cui in professionista ha trasmesso la relativa dichiarazione dei redditi;
  • Si considera il giorno in cui tali contributi della Gestione Separata dovevano essere pagati (si veda anche News del 8/7/2020).

Precisamente:

  • “Pertanto, il diritto dell’INPS a richiedere i contributi in questione sorge al momento della scadenza del termine stabilito per il loro pagamento ed è quindi infondata la tesi accolta dalla sentenza secondo cui il diritto ai contributi sul reddito sarebbe sorto soltanto dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore o comunque dal 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere presentata”. (Cass. n. 6106/2020);
  • “si è affermato, infatti, che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa(Cass. n. 13049/2020).

 

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