Avvisi di accertamento e di addebito

E’ impugnabile l’Avviso Bonario

La Suprema Corte, ancora una volta, deve spiegare ai giudici tributari di merito che la lista degli atti impugnabili avanti alle Commissioni Tributarie (art. 19 D.Lgs. n. 546/1992) è riferito a tutti gli atti adottati dall’Ente impositore, anche quelli non espressamente ivi indicati (Cass. n. 3466 del 11 febbraio 2021, si vedano anche Cass. n. 1711/2018; Cass. n. 12954/2017; Cass. n. 17313/2017).

Anche se tale elenco è da considerarsi tassativo, esso va interpretato in modo estensivo. Ciò, in ottemperanza al diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost) ed al principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). Di conseguenza vi rientrano tutti gli atti del Fisco con oggetto una ben chiara pretesa tributaria, tra cui l’avviso ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973 (il cosiddetto avviso bonario).

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Le norme di riferimento

Art. 19 D.p.r. n. 546/1992

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l’avviso di accertamento del tributo;

b) l’avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l’avviso di mora;

e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

h-bis) la decisione di rigetto dell’istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE(1);

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20.

Art. 36-bis D.p.r. n. 600/1973

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Art. 100 c.p.c. (interesse ad agire)

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Società contribuente che era stato dichiarato inammissibile sia dalla CTP che dalla CTR, perché l’avviso bonario impugnato non era presente nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Il Supremo Consesso ha quindi precisato:

  1. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di contenzioso tributario l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), (…) . Ciò comporta la facoltà, non l’obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria” (Cass. n. 3466/2021).
  2. (…) Infatti già al momento della ricezione della notizia sorge in capo al contribuente l’interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e quindi ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico” (Cass. n. 3466/2021).
  3. Ed a proposito della comunicazione inviata a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice di legittimità ha affermato che, (…) impongono di riconoscere l’impugnabilità di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, (…). Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario” (Cass. n. 3466/2021).

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