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La notifica al portiere non basta

Devono essere indicate, in relata, tutte le ricerche effettuate dal Notificatore

La Suprema Corte, con recente Ordinanza n. 27035 del 24 ottobre 2018, ha statuito che, la semplice consegna dell’atto del Riscossore al Portiere, non è sufficiente perché vi sia la notifica di un atto tributario.

Orbene, la Cassazione ha anche ben indicato e distinto le notifiche tributarie a seconda delle diverse situazioni.

Precisamente:

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Notifica di atto tributario in caso di assenza relativa del destinatario o di soggetti autorizzati a ricevere tale atto

Come ben indicato in tale sentenza, nel caso in cui il notificatore, al domicilio fiscale del contribuente (per le persone fisiche è la residenza per le società è la sede legale), non trovi il destinatario o nessuno dei soggetti autorizzati a ritirare la cartella da notificare, ex art. 139 c.p.c., deve applicare le modalità indicate dall’art. 140 c.p.c.

Subito si precisa che tali soggetti autorizzati (ex art. 139 c.p.c.) a ricevere l’atto al posto del destinatario sono: persone di famiglia, addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, al portiere (in casi eccezionali il vicino che deve, però, dichiarare di accattare la consegna).

Orbene, questo è il caso dell’assenza, cosiddetta, relativa.

In buona sostanza, è il caso in cui il destinatario (o i soggetti autorizzati) è momentaneamente assente in quel momento. Quest’ultimo ha lì il domicilio fiscale, ma al momento è altrove.

In tale circostanza l’Agente notificatore DEVE obbligatoriamente eseguire TUTTI i passaggi previsti dall’art. 140 c.p.c.:

  1. Depositare copia dell’atto da notificare presso il Comune del luogo del domicilio fiscale;

  2. affissione all’albo (è una specifica lista) del Comune;

  3. mettere un avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio (tale avviso contiene l’avvertimento che in Comune è stato depositato l’atto da notificare);

  4. inviare la raccomandata informativa, che contiene un ulteriore avviso della tentata notifica.

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Notifica di atto tributario in caso di consegna a soggetti autorizzati a riceverlo

Come sopra indicato, se il luogo di consegna è proprio il domicilio fiscale del destinatario, l’Agente notificatore può consegnare tale atto ad uno dei soggetti autorizzati a riceverlo ex art. 139 c.p.c.

Precisamente a: persone di famiglia, addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, al portiere (in casi eccezionali al vicino che deve dichiarare di accattare la consegna).

Effettuata tale consegna a tali soggetti la notifica solo civile è completa e perfezionata. Tuttavia, come indicato anche nella News del 4 luglio 2018, per le notifiche di atti tributari (avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni, ipoteche eccetera) ciò non basta.

Serve anche un ulteriore adempimento: l’invio di una raccomandata.

L’art. 60, comma 1, let b-bis), terzo periodo, del D.p.r. n. 600/1973 chiaramente indica:

  • b-bis) se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da’ notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

Pertanto, se l’Agente notificatore, dopo aver consegnato la cartella alla moglie o al portiere non invia tale raccomandata, NON vi è notifica e l’atto non produce i suoi effetti verso il destinatario.

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Notifica di atto tributario in caso di assenza assoluta

Questo è il caso in cui il destinatario non ha più domicilio fiscale nel Comune. Precisamente, qualora una persona fisica non è più residente nel Comune precedentemente indicato all’anagrafe, oppure la Società non ha più la sede legale nel Comune indicato nella visura camerale.

In tal caso l’Agente notificatore deve OBBLIGATORIAMENTE:

  1. attivarsi nelle ricerche del domicilio fiscale nel luogo dove doveva effettuare la consegna. Come afferma la sentenza qui in commento (Cass. n. 27035/2018) non è sufficiente la dichiarazione del custode (o del vicino) che afferma che lì il contribuente non è più presente. Il notificatore deve anche accedere all’anagrafe comunale oppure estrarre aggiornata visura.

  2. Indicare, all’interno della relata di notificazione, tutte le ricerche che ha posto in essere, per giungere alla conclusione che lì il destinatario non ha più il domicilio fiscale.

In buone sostanza, la norma richiede che l’Agente notificatore si sia concretamente e oggettivamente accertato che in quel luogo il destinatario della consegna non ha più il domicilio fiscale.

Tale particolare attenzione è dovuta dalla circostanza che se il notificatore considera che lì il destinatario non ha più la residenza (o se è una società, lì non vi è più la sede legale) deve porre in essere solo una specifica condotta. Essa NON è quella prevista dall’art. 143 c.p.c., ma, per gli atti tributarie, è quella prevista dall’art. 60, comma 1, let. e) D.p.r. n. 600/1973. Precisamente:

  • e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’ abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno succesivo a quello di affissione;

Quindi non vi sarà nessuna affissione alla porta o invio di raccomandata informativa.

In riferimento a tale modalità di notifica, la Cassazione qui in commento (Cass. n. 27035/2018), precisa che NON si può ritenere sufficiente a considerare la totale assenza di domicilio fiscale della soci le semplici dichiarazioni del custode.

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