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Il processo tributario è incostituzionale, se non avviene in pubblica udienza

Con l’ordinanza n. 11 del 7 gennaio 2021, la CTP di Catania ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale in riferimento alla normativa del processo tributario che considera come “regola” la trattazione in camera di consiglio delle udienze. Questione ancor più attuale visti tutti i limiti allo svolgimento delle udienze tributarie imposte dalle norme per contenere la pandemia

Per tale Commissione Tributaria la normativa che subordina la discussione in pubblica udienza della causa a istanza di almeno una delle parti viola norme costituzionali come l’art. 101 (la Giustizia è amministrata in nome del popolo italiano), all’art. 111 (giusto processo) e l’art. 136 (violazioni delle pronunce della Corte Costituzionali).

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Le norme di riferimento

D.Lgs. n. 546/1992 Art. 33 (Trattazione in camera di consiglio)

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’ art. 32, comma 2.

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.”

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

Un contribuente impugnava avanti alla competente CTP una cartella di pagamento. Nessuna delle parti in causa formulava istanza di pubblica udienza, quindi ex art. 33 D.Lgs. n. 546/1992, la trattazione del processo avveniva in camera di consiglio.

In buona sostanza senza che i giudici sentano i difensori delle rispettive parti, basandosi solamente sui documenti e sugli atti già prodotti.

Il collegio giudicante, però, ha considerato tale procedere in costituzionale ed emetteva l’ordinanza qui in commento.

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La questione di incostituzionalità

La CTP di Catania, innanzitutto riporta excursus storico sulle normative e sulle pronunce della Corte costituzionale che avevano come oggetto la necessaria pubblica udienza avanti ai Giudici Tributari.

Quindi, enuncia la questione di violazione della costituzione del Processo tributario.

Per la CTP il processo tributario deve, per regola, essere svolto in pubblica udienza con la presenza dei difensori delle parti e la camera di consiglio (l’assenza della discussione in presenza dei difensori delle parti) deve essere solo una eccezione espressamente richiesta. L’art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede giusto il contrario.

Precisamente la CTP prevede le seguenti violazioni costituzionali:

  1. Con riferimento all’articolo 101 ed all’art. 136 della Costituzione.

Spiegano i giudici di Catania che già la Corte costituzionale con la sentenza 50 del 16 febbraio 1989, ne aveva dichiarato la incostituzionalità (del vecchio art. 39 Dpr n. 636/1972) nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’articolo 128 c.p.c. (relativo alla pubblica udienza), in quanto la pubblica udienza è espressione della sovranità popolare ex articolo 101 Costituzione.

La violazione, appunto, sta nella circostanza che l’attuale articolo 33 del Dlgs 546/1992 subordina la pubblica udienza ad istanza di parte, dato che la regola è la camera di consiglio.

Nonché l’art. 101 Cost. richiede che l’operare della pubblica amministrazione sia sempre seguita da trasparenza per dare palese riscontro che sia amministrata in nome del popolo. Solamente la pubblica udienza garantisce tale trasparenza.

Quindi vi è violazione di tale sentenza n. 50/1989 della Corte Costituzionale.

2. Con riferimento all’articolo 111 della Costituzione.

Il processo tributario è caratterizzato da una parte portatrice di un interesse pubblico, il Fisco (Agenzia delle Entrate oppure Agenzia delle Entrate-Riscossione).

La CTP richiama anche diverse Circolari dell’allora Ministro delle Finanza   che raccomandano ai propri uffici periferici di chiedere sempre la pubblica udienza, perché, per la parte pubblica, la richiesta di una pubblica udienza è sempre un obbligo per la tutela degli interessi pubblici.

Attendiamo quindi la decisone della Consulta sulla necessità di avere un processo Tributario svolto sempre in pubblica udienza.

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