Equitalia non può avere Avvocati

CTR Lombardia: ancora illegittima la difesa del Riscossore con Avvocato del Libero Foro.

Riscossore e Avvocato Libero Foro

Si riaffiora la questione della illegittima difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossone tramite avvocato del Libero Foro (vedi anche News del 28/10/2019).

Per la CTR della Lombardia, sentenza n. 1291 del 31 marzo 2021, è inammissibile la costituzione in giudizio del Riscossore tramite un difensore che non sia inserito nell’Avvocatura di Stato oppure tramite un soggetto che non sia un dipendente della stessa struttura (vedi anche le seguenti News).

In buona sostanza, per la CTR il Riscossore non può difendersi con una Avvocato del libero foro, perché

  • L’Agente della Riscossione è sempre un ente “strumento” dell’Agenzia delle Entrate ed è, quindi, soggetto alle sue regole per la costituzione in giudizio: utilizzando dipendenti della propria struttura o l’Avvocatura di Stato;
  • Le norme che hanno “giustificato” il non utilizzo di dipendenti o dell’Avvocatura di Stato sono dirette e limitate solo al processo civile;
  • La necessità di costituirsi nel processo tributario solamente con dipendenti o con l’Avvocatura di Stato rispecchia una esigenza di contenimento di costi.
  • (si veda anche la News del 15/11/2019 che insistevamo sull’illegittimità della difesa con Avvocato del Libero Foro anche dopo le pronunce della Cassazione).

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La fattispecie

Un contribuente impugnava un atto d’intimazione di pagamento, notificato in data 10 ottobre 2018, e la sottostante cartella di pagamento.

Nel ricorso avanti alla CTP eccepiva la non notifica della cartella sottostante all’intimazione di pagamento e la prescrizione, anche decennale, dei relativi tributi. La cartella sarebbe stata notificata il 10 aprile 2008.

La CTP accoglieva il ricorso dichiarando prescritte le pretese tributarie oggetto della cartella prodromica all’atto d’intimazione.

Il Riscossore formulava appello con un Avvocato del Libero Foro, eccependo, principalmente, che la CTP ha errato nella sua decisione non avendo considerato una intimazione di pagamento notificata il 15/12/2017.

LA CTR, però, non è entrata neppure nel merito della questione ed ha dichiarato inammissibile l’appello del Riscossore perché formulato e sottoscritto da un Avvocato del Libero Foro.

Il principio espletato dalla CTR è nuovo ed interessante.

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La decisione della CTR

La CTR della Lombardia, come sopra anticipato, ha “rispolverato” la questione della illegittima costituzione del Riscossore tramite un Avvocato del Libero Foro.

Per questo filone di sentenze (vedi News del 28/10/2019) l’Agenzia delle Entrate Riscossione può difendersi, avanti al Giudice Tributario, solo con un proprio dipendente o con l’Avvocatura di Stato. Inoltre, tale difetto di legittimazione processuale non può essere sanato neppure applicando l’art. 182, co. 2, c.p.c., norma applicabile, a detta della CTR, solo per il processo civile.

Il Ragionamento della CTR è, sommariamente, divisibile in tre parti:

  1. La riscossine dei tributi è stata affidata all’Agenzia delle Entrate, che la esegue con l’Agente della Riscossione (Art. 3 D.L. n. 203/2005 e art. 62, D.Lgs. n. 300/1999 e art. 1, co. 2 e 3, D.L. n. 193/2016, vedi le norme riportate in fondo). Tale Agente della Riscossione è, quindi, un ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate (soggezione amministrativa). Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione segue i limiti e le modalità di difesa dell’Agenzia delle Entrate. L’art. 11, co. 2 e 10 co. 1, del D.Lg. n. 546/1992 (vedi le norme riportate in fondo) stabiliscono che l’Agenzia delle Entrate “sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”. Quindi NON con Avocati esterni alla struttura stessa.
  2. Il Giudice Tributario è una giurisdizione speciale rispetto a quella civile. La Suprema Corte, nel dirimere la questione della legittima costituzione per il Riscossore con Avvocato di libero Foro, ha argomentato solamente tra la possibilità di costituzione con l’Avvocatura di Stato oppure con Avvocati esterni (Cass. n. 18350/2019 Cass. SS. UU. n. 30008/2019). Non ha considerato anche le altre categorie di difensori (ad esempio Commercialisti, Consulenti del Lavoro, eccetera). Tale interpretazione della Suprema Corte dell’art. 4-novies del D.Lgs. n. 34/2019 e dell’art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/16 (vedi le norme riportate in fondo) è quindi riferita solamente alle cause relative alla giurisdizione civile, non quella tributaria, pena una ingiusta discriminazione tra le categorie di difensori.
  3. La necessità che il Riscossore (ma anche l’Agenzia delle Entrate, vedi anche il sopra indicato punto 1) si difenda solo con suoi dipendenti oppure con l’Avvocatura di Stato, risponde ad una esigenza di necessario contenimento dei costi.

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Le norme di riferimento

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Art. 62. (Agenzia delle entrate)

“1. All’agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale. L’agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all’articolo 64.

2. L’agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell’agenzia.”

D. L. 30 settembre 2005, n. 203. Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione)

“1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.

2. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a. », con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall’Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall’INPS.

3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; […] il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.”

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 [c.d. “Decreto fiscale”]. Art. 1, CO. 2 e 3 (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato)

1. (…).

2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, è attribuito all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.

L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.”

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Art. 11 (Capacità di stare in giudizio)

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.”

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Art. 10 (Le parti)

“1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto.

Se l’ufficio è un’articolazione dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.”

D.L. 30 aprile 2019, n. 34 Art. 4 Novies (Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.”

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