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Il Riscossore non può negare l’accesso agli atti, del contribuente

Istanza di accesso atti

Con la Sentenza n. 3048 del 13 aprile 2021, il Consiglio di Stato ha statuito il principio che il Riscossore non può rifiutarsi di rispondere all’istanza formulata dal contribuente (istanza di accesso atti) per poter avere copia delle cartelle e la relativa documentazione della presunta notifica, a lui relative (si veda anche la News del 5 agosto 2020).

Per il Supremo Consiglio amministrativo il rifiuto non è ammesso neppure se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione afferma di non essere più in possesso (oppure in possesso di altri soggetti: Poste Italiane) della relativa documentazione richiesta.

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La decisione del Consiglio di Stato

In riferimento alla Sentenza qui in oggetto indichiamo i passaggi principali e più rilevanti:

La documentazione richiesta non esiste più

“6. Con memoria del 30 gennaio 2018 l’Agenzia ha articolato le proprie difese, sottolineando, in particolare, relativamente alla richiesta di accesso alle copie conformi delle cartelle esattoriali, di non poterla evadere, in quanto l’unico originale è stato consegnato al contribuente all’atto della notifica.

(…)

7. Nella propria memoria conclusionale la ricorrente, dal canto suo, ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui se la documentazione esiste va esibita; se invece non fosse più esistente, il concessionario, e non il difensore, deve attestare la circostanza in un apposito atto, chiarendo dove essa possa essere reperita ovvero in che occasione sia andata distrutta”

Il riscossore NON ha l’obbligo di tenere i documenti per soli 5 anni

“In primo luogo, la Sezione ha confermato l’orientamento (cfr. C.d.S., sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5128) secondo cui non vi è motivo di negare al privato il diritto di accesso alle cartelle esattoriali che lo riguardano.

Si è affermato, inoltre: “l’accesso a copie di cartelle esattoriali di pagamento non potrebbe essere legittimamente negato dall’agente della riscossione con riferimento all’avvenuto decorso del quinquennio entro il quale – a norma dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973 – essa sarebbe obbligata a conservarle, trattandosi di obbligo minimo, e non massimo, di conservazione delle stesse, che deve durare fin quando il credito non è stato recuperato”.

Notifica cartelle tramite posta

Date le premesse sopra esposte e facendo applicazione di questo indirizzo, si deve concludere che, quando la cartella esattoriale sia stata notificata mediante il servizio postale, l‘agente della riscossione:

a) possa legittimamente rispondere a una richiesta di accesso agli atti producendo copia degli estratti di ruolo delle cartelle di pagamento e delle relate di notifica ovvero dei pertinenti avvisi di ricevimento (cfr. Cass., sez. trib., n. 9845/2017, cit.; sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 23902);

b) a piena tutela dell’interesse del privato, sia comunque tenuto ad attestare – con una specifica dichiarazione formale, della quale si assume la responsabilità, contenuta nella copia dell’estratto di ruolo prodotta o in un autonomo documento – che i dati riportati nell’estratto corrispondono alle risultanze dei ruoli e che né presso di sé né presso altra Amministrazione esistono gli originali richiesti“.

Sul divieto di rifiuto di accesso agli atti

“Ne consegue:

– per un verso, che il rifiuto dell’accesso al ruolo ed alla cartella di pagamento non può essere fondato sulla “inesistenza” dei documenti presso l’agente della riscossione, ovvero (quantomeno) sulla impossibilità di riprodurli;

– per altro verso, che, laddove ciò – per quanto assurdo – corrispondesse alla realtà, risulterebbe evidente la illecita disapplicazione di una pluralità di disposizioni di legge e di regolamento e la sussistenza di un’azione amministrativa cui sono estranei basilari principi di documentazione e conservazione degli atti.

Non può pertanto condividersi quanto affermato dall’Amministrazione anche nella fattispecie, ovvero che essa non è più in possesso delle cartelle di pagamento, in quanto esse vengono notificate in unico esemplare che viene consegnato al debitore.

(…)

9.4. Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, occorre concludere che l’agente della riscossione non può negare l’accesso al ruolo ed alla cartella di pagamento sulla base dello stesso formata.”

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