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Sentenza penale di assoluzione ha effetto anche per il processo Tributario

Sentenza penale e processo tributario

La Suprema Corte, con la sentenza n. 25632 del 22 settembre 2021, ha precisato che l’assoluzione nel processo penale dispiega effetti anche nel processo tributario, che concerne la stessa fattispecie. Tale pronuncia affievolisce il principio del cosiddetto “doppio binario” del rapporto tra processo tributario e penale: il processo penale e tributario sono due processi tra loro distinti ed autonomi, anche se concernano la stessa fattispecie criminosa.

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In buona sostanza, la Suprema Corte ha stabilità che se i fatti sono gli stessi, la sentenza penale di assoluzione irrevocabile dispiega gli effetti bel giudizio tributario. Non vi è alcuna violazione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992. Articolo relativo ai poteri della Commissione Tributaria ai fini istruttori. Tale ragionamento della Cassazione si basa anche sulla circostanza che il processo penale ha in sé maggior poteri istruttori e più incisività nel ricercare la verità dei fatti, rispetto al processo tributario.

Su tali presupposti il Supremo Consesso ha rigetto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

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Fattispecie oggetto della sentenza

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamenti conclusi con Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza rettificava in aumento, ai fini ILOR, il reddito dichiarato dalla contribuente, esercente l’attività di “casa per ferie”.

Avverso gli indicati avvisi di accertamento, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, contestando la motivazione dell’atto impositivo in quanto redatta per relationem.

La Commissione di primo grado riuniva i ricorsi e li rigettava.

La decisione assunta dalla Commissione di primo grado era impugnata dalla Società Contribuente innanzi alla CT di secondo grado di Bolzano.

Successivamente la Società contribuente allegata alla memoria conclusiva del secondo grado di giudizio la sentenza penale definitiva di assoluzione dal delitto di cui all’art. 4, n. 7), del DI n. 492/82, relativa a fatti che reputava essere i medesimi dibattuti in sede tributaria.

La CTR riteneva che il giudicato penale irrevocabile dovesse essere “esteso” anche al giudizio tributario, e pertanto accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava gli atti impositivi emessi nei confronti della società.

Avverso tale decisine l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.

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La decisione della Cassazione

Sul punto la Cassazione ha precisato che:

  • Può quindi aggiungersi, in ordine alla tempestività della produzione documentale della sentenza, cui la contribuente ha provveduto quasi al termine del secondo grado di giudizio, che, come anche recentemente ribadito da questa Corte di legittimità, “l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio” (Cass. n. 25632/2021).
  • Confermandosi l’orientamento espresso affermando che “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 25632/2021).
  • I giudici di secondo grado hanno osservato che “i fatti contestati dalla Guardia di Finanza e le relative risultanze del verbale di costatazione … sono i medesimi su cui si è pronunciato il giudice penale con formula assolutiva ‘perché il fatto non sussiste’, non si può non ritenere l’autorità di cosa giudicata, di detta sentenza irrevocabile del Trib. di Bolzano n. 672/1991 nei confronti del processo tributario”. Non ci troviamo pertanto in presenza di una “automatica” ed acritica estensione del giudicato penale, bensì della esplicita valutazione, operata dalla Commissione Tributaria di secondo grado e confermata dalla Commissione Tributaria Centrale, che i fatti in ordine ai quali si è pronunciato il giudice penale, con sentenza irrevocabile, sono i medesimi su cui si controverte in sede tributaria. Non si confronta con questa specifica ratio decidendi l’Agenzia delle Entrate, non ne critica il fondamento, non illustra come abbia contestato e provato che i fatti su cui si sono fondati gli accertamenti, penale e tributario, non sono gli stessi” (Cass. n. 25632/2021).

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