Ruolo

Per la Suprema Corte il ruolo è ancora impugnabile

Impugnazione Ruolo e tempi impugnazione

Continua la “disputa” sulla impugnabilità, oppure la non impugnabilità, del ruolo, per far annullare cartelle mai notificate. Si ricorda che la sezione V della Suprema Corte emesso Ordinanza interlocutoria per rimettere la questione dell’impugnabilità del ruolo alle Sezioni Unite (Cass. Ord. Inter. n. 4526 del 11/02/2022).

La problematica è stata aumentata con il D.L. n. 146/2021, con il quale il legislatore ha limitato la possibilità di impugnare il ruolo per contestare pretese tributarie (si veda anche News del 21/01/2022).

Modificando l’art. 12 del D.p.r. n. 602/1973 è sta limitata la difesa cosiddetta anticipata, prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 456/1992: se la cartella non è stata notificata la pretesa tributaria può essere impugnata senza aspettare l’atto successivo, richiedendo il ruolo.

Data tale situazione le questioni sono:

  1. tale modifica è legittima e/o costituzionale?
  2. tale modifica legislativa ha efficacia solo per le cause instaurate dopo la sua entrate in vigore (21 dicembre 2021), oppure deve essere considerata anche per le cause precedenti ancora in essere?

Sul punto vi è divisione. Tuttavia la Cassazione, con l’ordinanza n. 6837 del 2 marzo 2022, ha statuito la legittima impugnazione del ruolo (oppure della precedente cartella), tramite l’estratto di ruolo. La sentenza non affronta espressamente le novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 ma si deve considerare che l’udienza di discussione era del 9 febbraio 2022 e la pubblicazione del 2 marzo 2022. E’ quindi molto probabile che i Giudici abbiamo considerato anche tale novità legislativa.

Inoltre, tale sentenza deve essere valutata pure con il rinvio alla Sezioni Unite, sempre sulla impugnabilità del ruolo, attivato dalla Sezione V della Suprema Corte (sentenza sopra riportata).

Tornando alla Cass. n. 6837/2022 si mette inevidenza un importante passaggio:

(…) , è stato da questa Corte affermato che: “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica– sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima (…)” (Cass. n. 6837/2022).

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Si riportano sentenze PRO impugnazione ruolo e sentenza CONTRO l’impugnazione del ruolo

Sentenze e decisioni che applicano la novella solo per le cause attivate DOPO la sua entrata in vigoreIn applicazione del principio generale Tempus Regit Processum(non si possono cambiare le regole del processo quando esso è in corso), per diverse sentenze la limitazione dell’impugnazione del ruolo è applicabile solo dalle cause instaurate dopo il 21 dicembre 2021:

CTP Reggio Calabria n. 505 del 24/01/2022, (clicca qui);
CTP Reggio Emilia n. 19/2022;
Cass. n. 1971/2022;
Cass. n. 6837/2022;
Cass. n. 587/2022;
Cass. n. 41508/2021;
Cass. n. 39282/2021.  
Sentenza e prassi che applicano la novella ANCHE per le cause attivate PRIMA della sua entrata in vigoreConsiderando la modifica legislativa come una norma di interpretazione autentica, diverse sentenze considerano tale restrizione dell’impugnazione del ruolo applicabile anche alle cause già formulate ed ancora attive:

CTP Catania n. 357/2022;
CTP Latina n. 53/2022;
CTP Siracusa n. 400/2022;
– Risposta di Agenzia delle Entrate a specifica domanda durante il TeleFisco del ilSole24ore.

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