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Si può far valere la prescrizione dei contributi, impugnando l’estratto di ruolo.

Estratto di ruolo e prescrizione contributi

E’ possibile far accertare la prescrizione quinquennale dei contributi INPS, semplicemente impugnando il ruolo dell’Agenzia delle Entrate (si veda anche la News del 20 maggio 2021 su Ruolo e prescrizione contributi).

Per la Cassazione, con Ordinanza n. 14192 del 24 maggio 2021, è ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, per far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, come la prescrizione (si veda anche News del 20 febbraio 2020).

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La fattispecie

La Corte d’appello, accogliendo l’appello proposto dalla Società contribuente, nei riguardi di INPS e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le opposizioni riunite avverso gli estratti di ruolo relativi a due cartelle asseritamente mai notificate, ha dichiarato ammissibili le opposizioni e prescritti i contributi pretesi (ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 335 del 1995) essendo trascorsi più di cinque anni tra la data di notifica delle cartelle e la data di deposito dei ricorsi in primo grado.

Avverso tale sentenza, proponevano separati ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con due motivi, e l’INPS, sulla base di un unico motivo. Resisteva con controricorso la Società contribuente.

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La decisione della Cassazione

La sentenza qui in commento è interessante per diversi principi e problematiche affrontate:

  • rapporto tra impugnazione principale e incidentale, pag. 1 dell’Ord. n. 14192/2021;
  • l’assegnazione dei ruoli al Riscossore non comporta effetto novativo dell’obbligazione, pag. 2 dell’Ord. n. 14192/2021;
  • la non applicazione del termine prescrizionale decennale ai contributi previsto dall’art. 20 del D.L.gs. n. 112/1999, pag. 3 dell’Ord. n. 14192/2021;
  • impugnabilità dell’estratto di ruolo per far valere la prescrizione quinquennale dei contributi, pag. 3 dell’Ord. n. 14192/2021 (si veda anche la News del 19 giugno 2020).

Qui evidenziamo l’ultima questione affrontiamo dalla Suprema Corte, la quale ha precisato:

“il motivo è infondato; questa Corte di legittimità (Cass. n. 29294 del 2019; Cass. n. 15603 del 2020) ha avuto modo di affermare che in materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca, come nel caso di specie, la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda, come accade nella presente fattispecie, far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice” (Cass. n. 14192/2021)

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