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Sezioni Unite: per far valere la prescrizione dei contributi non va chiamato in giudizio il Riscossore, ma solamente l’INPS

Sezioni Unite e Litisconsorzio per contributi

La Cassazione, con la sentenza Sezioni Unite n. 7514 del 08 marzo 2022, ha finalmente precisato che, nel caso si faccia valere la prescrizione dei contributi, non serve convenire in giudizio anche il Riscossore, ma è sufficiente citare l’INPS.

Per il Supremo Consesso impugnare i contributi per chiederne l’annullamento del credito equivale a contestare il merito dei contributi. Chiedere al giudice di accertare la prescrizione di tali contributi è, appunto, chiedere una decisione nel merito. Non è, pertanto, necessario convenire in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa può essere convenuta solamente se il contribuente, con l’azione giudiziaria, contesta l’operato del Riscossore.

Nel caso in cui si chieda l’accertamento della prescrizione dei contributi non si deve citare in giudizio anche il Riscossore, perché quest’ultimo non è titolare del credito contributivo (il titolare è solo l’INPS). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è solo il soggetto legittimato a riscuotere i contributi o a riceverne il pagamento.

Non sussiste quindi un rapporto di litisconsorzio necessario tra INPS e Riscossore.

Citare in giudizio solo Agenzia delle Entrate per far valere l’avvenuta prescrizione dei contributi, tramite l’azione di opposizione all’esecuzione, equivale a porre in essere una azione inammissibile, perché rivolta a un soggetto non legittimato a resistere.

Tale sentenza delle Sezioni Unite è importante anche perché statuisce due importanti principi:

  1. L’accertamento della prescrizione dei contributi è rilevabile d’ufficio dal giudice;
  2. Nel processo tributario, il contribuente, che contesta i tributi, può scegliere se rivolgere l’azione verso l’Ente impositore (Agenzia delle Entrate) oppure verso il Riscossore; un soggetto vale l’altro con diverse conseguenze (si veda News del 23 agosto 2021).

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La fattispecie oggetto della Sentenza

Un contribuente impugnava avanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro un estratto di ruolo eccependo di non aver mai ricevuto le cartelle ivi indicate, con oggetto contributi. Il ricorso in opposizione veniva notificato solamente al Riscossore e non anche all’INPS.

Il contribuente con l’atto chiedeva di far dichiarare l’infondatezza della pretesa creditoria, per mancata notifica delle cartelle e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione quinquennale.

Il Riscossore non si costituiva in giudizio e il Tribunale accoglieva le richieste del contribuente.

Proposto appello da parte dell’Agente della Riscossione, con il quale si chiedeva la violazione del principio del contraddittorio perché il contribuente aveva omesso di chiamare in giudizio l’unico soggetto adito a resistere (INPS), la Corte territoriale dichiarava nullo il ricorso introduttivo del ricorrente per omessa notifica dello stesso all’INPS. Veniva rimessa la causa al giudice di primo grado.

Il contribuente non riassumeva la causa avanti al Tribunale ma proponeva ricorso in Cassazione. Il Riscossore vi resisteva con controricorso.

La sezione Sesta della Cassazione sollevava, con ordinanza interlocutoria n. 13948/2019, la causa alle Sezioni Unite, in presenza di un contrasto giurisprudenziale in merito all’individuazione del soggetto legittimato a resistere in caso di impugnazione di contribuiti riscossi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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Osservazioni in merito alla decisione delle Sezioni Unite

Come sopra anticipato la Cassazione, finalmente, mette un punto fermo sul soggetto legittimato a resistere in caso di impugnazione di contributi.

Spesso i Giudici, anche al fine di agevolare il Soggetto pubblico, qualora si citi in giudizio, correttamente, l’INPS per far accertare la prescrizione di un credito contributivo, chiedono l’intervento anche del Riscossore, indicandolo come soggetto legittimato a resistere.

Questo è sempre stato contestato nelle aule giudiziarie, ma poco ascoltata tale lamentela. Ora finalmente tale contestazione può basarsi su una importante pronuncia delle Sezioni Unite.

E’ opportuno però precisare che, se si vuole eccepire la prescrizione di contributi, bisogna rivolgersi solo verso l’INPS, ma è necessario anche dare attenzione a non coinvolgere con la causa anche il Riscossore.

In buona sostanza, non bisogna contestare l’operati del Riscossorre, in tal caso non si da’ alcuna sponda al giudice per “far intervenire” il Riscossore in giudizio (il nostro consiglio è quello, anche, di indicare formalmente che non si contesta l’operato del Riscossore).

Tale sentenza è ulteriormente interessante perché, precisa che la prescrizione dei contributi è rilevabile d’ufficio e perché fa un distinguo tra causa tributarie e cause civili (materia del lavoro)

Sulla prescrizione dei contributi è rilevabile d’ufficio

il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile“ (Cass. SS. UU. n. 7514/2022)

Sulla distinzione del soggetto legittimato a resistere tra processo tributari e civile:

(…) ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, (…), risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo” (Cass. SS. UU. n. 7514/2022)

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