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Non c’è frode allo Stato se è ceduto l’immobile prima casa

Prima casa e frode allo Stato

Con la sentenza penale n. 26057 del 29 aprile 2022, la Suprema Corte ha precisato che non sussiste il reato di sottrazione fraudolenta al danno dello stato (art. 11 D.Lgs. n. 74/2020), se si trasferisce l’immobile adibito a prima casa, per salvarlo dall’azioni esecutive del Fisco.

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha confermato il suo recente orientamento (si veda Cass. n. 26507/2022 e Cass. n. 16540/2022 in riferimento ai Trust) che esclude l’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta allo Stato se gli atti traslativi hanno ad oggetto beni non suscettibili di essere sottoposti ad azione esecutiva da parte del Riscossore.

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Norme di riferimento

Art. 52, co. 1, let. G, D.L. n. 69/2013, che ha escluso l’immobile adibito a prima casa, dal pignoramento del Fisco (che ha modificato l’art. 76 D.p.r. n. 602/1973),:

g) all’articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

(…)

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto”

Art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, Reato di sottrazione fraudolenta allo Stato,:

1.    E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.    E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

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La fattispecie

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ricorreva avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Arezzo che, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse della prevenuta, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale avente ad oggetto un immobile di civile abitazione di proprietà dell’indagata che si assume fraudolentemente trasferito ai sensi dell’art. 11 del D.Igs. n. 74/2000 in favore del figlio, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sull’IVA accertate e non pagate e ad eventuali azioni di recupero coattivo da parte dell’Erario.

2. Il Procuratore deduceva violazione sotto il profilo della mancata valutazione del fumus e del periculum, e violazione delle norme sulla confisca applicabile ai reati tributari, avendo il giudice di merito fatto applicazione in sede penale dell’art. 76 D.p.r. 602/73, norma applicabile solo nel processo tributario, che prevede l’esenzione dalla procedura di esecuzione coattiva da parte dell’erario qualora l’immobile sia l’unico di proprietà del contribuente ed adibito ad abitazione.

La Cassazione dichiarava l’impugnazione del Procuratore inammissibile e confermo la decisione del Tribunale

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha così statuito:

1. “In proposito’, il giudice del riesame ha ritenuto che difettasse il fumus commissi delicti della prospettazione accusatoria, in quanto il bene immobile oggetto dell’operazione economica qualificata come fittizia non poteva essere sottoposto alla procedura di esecuzione coattiva da parte dell’Erario per i crediti vantati da quest’ultimo. Viene dunque in rilievo l’art. 76, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in leggle 9 agosto 2013, n. 98) il quale stabilisce che l’agente della riscossione non debba dare corso all’espropriazione immobiliare dell’unico immobile, non di lusso e non rientrante nelle categorie catastali A/8 e A/9, e adibito ad uso abitativo del debitore che vi risiede anagraficamente. Ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla disposizione suddetta, il giudice a quo ha concluso che l’immobile oggetto della compravendita menzionata nell’addebito cautelare non potesse essere sottoposto ad espropriazione coattiva da parte dell’agente della riscossione.”

2 “Ed infatti la fattispecie in questione testualmente punisce “chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o sugli altrui beni idonei a rendere a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. Ebbene, nel caso di specie, difetta il requisito della “idoneità a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”, posto che gli atti sono già ab initio privi del requisito della capacità di influire sulla procedura di riscossione coattiva, in quanto l’immobile oggetto della condotta non può essere sottoposto alla procedura esecutiva” (Cass. n. 26057/2022)

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