Decreto FiscaleSenza categoria

Decreto semplificazioni: alcune novità fiscali

Decreto semplificazioni di agosto 2022

Il Decreto Legge n. 73/2022, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 122 del 4 agosto 2022, ha apportato diverse novità in materia fiscale al fine di semplificare i relativi adempimenti.

Qui indichiamo alcuni di tali interventi in materia fiscale.

ArgomentiSpiegazioni
Art. 3 D.L. n. 73/2022 (Modifiche al calendario fiscale)Viene modificato l’art. 21bis del D.L. n. 78/2010. Pertanto, la comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, del secondo semestre, andrà effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre.
Art. 3-bis D.L. n. 73/2022 (Estensione dell’applicazione del F24 per tutti i pagamenti)  Viene modificato l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il MEF con un decreto individuerà le ulteriori tipologie di versamento per le quali sarà possibile utilizzare l’F24 (anche in luogo del F23).
Questo sempre al fine di semplificare gli incombenti dei contribuenti.
Con l’F24 già si può corrispondere:
– Contributi INPS;
Tributi Irpef, Ires, IVA, IRAP;
– Tributi speciali catastali;
Imposte di registro;
– Imposte di bollo;
– Sanzioni ed interessi connessi alla registrazione di contratti di locazione;
– Imposta di successione;
Imposta ipotecaria;
– Imposta catastale.
Ecco quali altri tributi si potranno pagare con l’F24:
– tutti i tributi e i contributi;
Contributo unificato per le spese di giustizia;
Art. 6-bis D.L. n. 73/2022  (Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente)  All’art. 6 dello Statuto del Contribuente viene aggiunto il comma 5 bis che impone all’amministrazione Finanziaria che sta svolgendo indagini sul contribuente di avvisarlo, entro 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo, dell’esito negativo di tale attività
Art. 24 D.L. n. 73/2022 (Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)  A fronte della crisi determinata dall’emergenza Covid-19 (nonché dalla guerra in Ucraina), al fine dell’esenzione dagli indici sintetici ISA, oltre ai periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021 è inserito anche il periodo in corso al 31.12.2022.
Sono del tutto escluse le proroghe al 31 marzo ed al 31 aprile dell’anno successivo.

Articoli Correlati

Back to top button