
Dal 1 gennaio 2023 l’usi del contante sarà alzato ad €5.000,00, tramite la Legge di stabilità per l’anno 2023.
Si ricorda che dal 1 gennaio 2022 l’uso del contante era stato, inizialmente, fissato ad €1000,00.
L’art. 18 del Decreto Fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019 (convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157/2019), collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) aveva introdotto tale ultimo limite all’uso del contante per i pagamenti. Tuttavia, in data 17 febbraio 2022, è stato aumentato l’uso del contante, per tutto il 2022, ad €2.000,00 (precisamente € 1999,99).
La soglie del limite del contante NON dovrà essere superata per tali tipologie di transazioni:
- trasferimento di denaro contante in euro (o in valuta estera);
- trasferimento di titoli al portatore in euro (o in valuta estera);
- libretti di deposito bancari o postali al portatore;
Quindi NON si potrà superare il limite dell’uso del contante per fare acquisti in:
- negozi;
- presso i centri commerciali;
- tramite pagamenti di professionisti (veterinari, farmacisti; idraulico, elettricista, eccetera);
- per acquisti eseguiti in contante in modo artificiosamente frazionato: più pagamenti inferiori alla soglia che vengono, però, eseguiti con scadenza puntuale o sospetta in un terminato arco di tempo (che è indicativamente di 7 giorni).
Invece, si può tranquillamente superare la soglia di €2.000,00 (con il limite di €999,99 per l’antiriciclaggio) per le seguenti operazioni:
- ritirare somme maggiori in contanti allo sportello bancomat o presso gli sportelli di banche e delle poste;
- versare somme maggiori in contanti presso casse automatiche e presso gli sportelli di banche e delle poste.
*****
Qui ricostruiamo la storia del limite del contante nel Nostro Paese ed indichiamo le principali novità e caratteristiche di tali nuove soglie.
***
Excursus storico
PERIODO STORICO |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
Legge antiriciclaggio n. 197/1991 |
Veniva stabilito il divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori ad 20.000.000 di lire (pari ad €10.329,14)*. Sopra a tale soglia i trasferimenti potevano avvenire solo tramite “intermediario abilitato”. |
Decreto del 17 ottobre 2002 MEF |
Il limite fu alzato da €10.329,14 ad €12.500* |
D.Lgs. n. 231/2007, art. 49 |
Norma base relativa al limite dell’uso del contante per i pagamenti. Con la sua introduzione inizialmente veniva ristretta la cerchia dei “intermediario abilitato”. Solo le banche, Poste Italiane potevano movimentare contanti superiori ad €12.500* |
Decreto Legge n. 112/2008 |
Il limite passò da €12.500 ad €5.000 ma a giugno del 2008 veniva rialzato ad €12.500* (sempre con modifiche al D.L. n. 112/2008) |
Decreto Legge n. 78/2010 |
Il limite all’uso dei contanti tornò ancora ad €5.000 |
Decreto Legge n. 138/2011 |
Il limite dell’uso dei contanti fu abbassato ad €2.500 |
Decreto Legge n. 201/2011 |
Il limite dell’uso dei contanti fu abbassato ad €1.000 |
Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) |
La Legge di Stabilità del 2016 riportò l’uso del contante alla soglia di €3.000, dal gennaio a giungo 2020 |
Legge di Bilancio 2020 (aumento fino ad €2.000,00) e Legge di Stabilità per il 2023 (aumento ad €5.000,00)
|
Dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, l’uso del contante non potrà superare €2.000. Dal 1 gennaio 2022 è stata confermata la soglia di €2.000. Dal 01 gennaio 2023 l’uso del contante passa, (CLICCA QUI), ad €5.000,00 (la precedente normativa prevedeva per l’anno 2023 il limite di €1.000,00) |
* Si ricorda, invece, che il limite del monitoraggio fiscale (obbligo compilazione Quadro RW) è di €15.000,00 (non somma media dell’anno, ma somma mai superata nell’anno di riferimento) di capitali posseduti all’estero. INVECE, vi è l’obbligo di pagare il Tributo IVAFE se si supera il limite di €5.000,00, presenti in conti correnti esteri, e in tal caso vi è sempre l’obbligo di compilare il Quadro RW
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay