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Decreto Fiscale: rottamazione cartelle

Il Decreto Fiscale n. 193/2016 (scaricabile già da ieri da questo sito) chiarisce i requisiti e le modalità della rottamazione cartelle.

Rifacendoci alla news del 22 ottobre 2016, evidenziando tutti i passaggi dell’art. 6 del Decreto legge n. 193/2016 (Definizione agevolata):

  1. La rottamazione prevista dal Decreto Fiscale è relativa ai carichi inclusi in ruoli o affidati all’Equitalia negli anni 2000-2015 (comma 1, primo periodo, dell’art. 6 D.L. n. 193/2016). Possono essere rottamati i debiti per i quali vi è stata la segnalazione di una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 48-bis D.p.r. n. 602/1973;
  2. Saranno rottamati (non si pagano): sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione. Non saranno rottamati (si dovranno pagare): tributi/contributi, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio dell’Equitalia (comma 1, secondo periodo, lett. a) e b), dell’art. 6 D.L. n. 193/2016);
  3. Sono esclusi dalla rottamazione i ruoli per l’IVA da importazioni, dazi e accise, sanzioni per violazione del Codice della strada, somme dovute per Aiuti di Stato o per danni erariali (comma 10 dell’art. 6 D.L. n. 193/2016);
  4. Con l’adesione alla rottamazione il contribuente dovrà indicare, nell’apposito modello (disponibile dal 7 novembre 2016 sul sito di Equitalia), il numero di rate che vorrà avvalersi (nel massimo di 4) e i contenziosi in corso con Equitalia (con volontà di rinunciarvi). La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, quindi entro il 22 gennaio 2017 (comma 2 dell’art. 6 D.L. n. 193/2016);
  5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale (il 22 aprile 2016) Equitalia comunicherà ai contribuenti che hanno presentato la richiesta l’ammontare complessivo della somma da definire, l’importo delle singole rate e la scadenza di ciascuna rata (comma 3, primo periodo, dell’art. 6 D.L. n. 193/2016);
  6. Le prime 2 rate sono pari ad 1/3 e la terza e la quarta rata pari ad 1/6 ciascuna. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non potrà superare la data del 15 marzo 2018 (comma 3, secondo periodo, dell’art. 6 D.L. n. 193/2016);
  7. Il mancato versamento dell’unica rata o di una delle rate, ovvero l’insufficiente o tardivo versamento farà decade la rottamazione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al sopra punto 4. I versamenti saranno considerati come acconto sul totale complessivamente dovuto al 31 dicembre 2015 a ruolo o a seguito di affidamento a Equitalia. La decadenza dalla rottamazione, prevista dal Decreto Fiscale, non determina l’estinzione del debito residuo. Il restante pagamento non potrà più essere rateizzato con successive dilazioni (comma 4 dell’art. 6 D.L. n. 193/2016);
  1. La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute (comma 5 dell’art. 6 D.L. n. 193/2016). Tali termini ripartiranno se il piano di pagamento della rottamazione, prevista dal Decreto Fiscalenon viene rispettato (comma 4 dell’art. 6 D.L. n. 193/2016);
  2. Espressamente viene esclusa, dal Decreto Fiscale, la possibilità di applicare la disciplina delle ordinarie dilazioni con Equitalia (art. 19 D.p.r. n. 602/1973). Pertanto, gli importi dovuti  non possono essere oggetto di nuova dilazione (dilazione in proroga). Non sarà possibile ripristinare la rateazione iniziale versando gli importi scaduti (comma 6 dell’art. 6 D.L. n. 193/2016);
  3. PRECEDENTI DILAZIONI (commi 8 e 9 dell’art. 6 D.L. n. 193/2016): potranno aderire alla rottamazione cartelle anche i contribuenti che hanno già rateizzato il loro debito, ma:
  • chi ha già saldato tutto il debito in modo dilazionato non potrà richiedere il rimborso per l’aggio e per le sanzioni già corrisposte (dilazioni concluse);
  • chi sta corrispondendo dilazioni accordate ed attive ma il piano di rateazione si concluderà entro il 31 dicembre 2016, non potrà aderire a tale rottamazione e neppure richiedere il rimborso di sanzioni ed interessi corrisposte (dilazioni ancora attive che si concludono entro 31 dicembre 2016);
  • chi sta corrispondendo dilazioni accordate ed attive dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti tra il 1 ottobre 2016 ed il 31 dicembre 2016 (dilazioni ancora attive che non si concludono entro 31 dicembre 2016);
  • Il ricalcolo del nuovo debito considererà quanto è già stato corrisposto. Se la somma già versata copre il debito “ricalcolato” per la rottamazione cartelle, nulla è dovuto.  Il contribuente è comunque tenuto a presentare l’apposita richiesta di adesione alla rottamazione;
  1. BENEFICI ROTTAMAZIONE CARTELLE (comma 5 dell’art. 6 D.L. n. 193/2016):
  • l’Agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive, né iscrivere nuove ipoteche, né nuovi fermi;
  • rimarranno i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • l’Agente della riscossione non potrà proseguire le azioni esecutive già attivate. A condizione che non si sia tenuto già il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non siamo già stati emessi provvedimenti di assegnazione dei crediti pignorati.

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