Legge di Stabilità

Decreto Milleproroghe: perdite del 2022 differite al 2027

Perdite sociali e ripianamento

Con l’art. 3, co. 9, del nuovo decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022), è previsto che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31/12/2022 possono essere non ripianate nei termini ordinari (per SPA: art. 2446, co. 2 e 3, c.c.; 2447 c.c.; per SRL: 2482bis, co. 4, 5 e 6, c.c.; art. 2482ter c.c.), ma nei successivi 5 anni.

*****

Scarica qui il Decreto Milleproroghe n. 198/2022

*****

Gli articoli in questione

Artt. 2446, co. 2 e 2482-bis, co. 4 c.c.Disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3.
Artt. 2447 e 2482-ter c.c.Disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.
Art. 2482-bis, co. 5 c.c.Per tale articolo in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori.
Art. 2482-bis, co. 6, c.c.Per tale articolo è applicabile, in quanto compatibile, il co. 3 dell’art. 2446 c.c. e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione
Art. 2484, co. 1, n. 4 c.c.Per tale articolo prevede che le spa/sapa/ srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Art. 2545-duodecies c.c.Tale articolo disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

*****

La proroga delle perdite

La norma prevista dal nuovo decreto Milleproroghe, in buona sostanza, esonera le società di capitali che, nel corso dell’anno 2022, hanno prodotto perdite superiori a 1/3 del capitale (oppure che la perdita abbia portato il capitale al minimo legale, portandolo in area negativa), dagli obblighi di ripianamento previsti dal codice civile.

Pertanto, non sarà più obbligatorio coprire nel corso dell’anno 2023 e anche 2024 le perdite degli anni 2020/2022, ma è possibile “sospenderle” e “rinviarle” al 2027 (differimento al quinto esercizio successivo dell’anno in cui si sono verificate le perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale).

Naturalmente non potranno essere distribuiti utili in tale periodo.

Inoltre, tale novella legislativa farà venir meno anche le eventuali cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2848 co. 1 n. 4, c.c.).

————

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

Articoli Correlati

Back to top button