Detrazioni fiscaliIn generale sugli atti tributari

Il fringe benefit dell’esenzione dal reddito arriva fino a tremila euro e spetta a ogni genitore

Allargato il fringe benefit

Con la Circolare n. 23 del 01 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “l’allargamento” del fringe benefit, per il periodo d’imposta 2023, vale per tutti i genitori dipendenti.

Precisamente, l’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del DPR n. 917/1986 (il cosiddetto TUIR) prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il loro valore non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23.

Ebbene, l’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (il cosiddetto Decreto Lavoro del 2023), per il solo periodo d’imposta del 2023, ha innalzato tale limite del “guadagno” del dipendente che non concorre a formare il reddito (sul quale si calcolano le imposte), ad €3.000,00.

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Scarica qui la Circolare n. 23 del 01 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate:

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Con l’intendo di fare un po’ di chiarezza si schematizzano le condizioni e le caratteristiche dell’ “allargamento” di tale fringe benefit (dell’art. 51 del TUIR)

DI COSA SI TRATTA?Viene “allargato” l’importo delle somme percepite dal lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro, che non concorrono a formare la base imponibile (reddito) per il calcolo delle imposte (previste dall’art. 51 del TUIR).
LIMITE DELL’AGEVOLAZIONECome sopra anticipato lart. 40 del D.L. n. 48/2023 ha aumentato la somma che è esclusa dal reddito, del lavoratore dipendente, per calcolare le imposte, previsto dall’art. 51 del TUIR.
Si passa, ma solo per l’anno d’imposta 2023, da €258,23 (i vecchi 500.000,00 Lire) ad €3.000,00
PERIODO D’IMPOSTA DI RFERIMENTOTale “allargato” del fringe benefit vale solamente per il periodo d’imposta 2023
COSA NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO DEL LAVORATORE? (ambito oggettivo)Le somme percepite dal lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro, che non concorrono a formare la base imponibile (reddito) per il calcolo delle imposte (previste dall’art. 51 del TUIR), sono, ad esempio:
1. contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
2. le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
3. le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate (tipo i ticket pasti);
4. le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;
5. tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (Questa è la novità e vale solo per l‘anno d’imposta 2023 e per i genitori con figli fiscalmente a carico)
A CHI E’ RIVOLTO ? (ambito soggettivo)Sotto l’aspetto soggettivo, la circolare n. 23/2023 precisa che i 3.000,00 euro sono applicabili sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co.
L’innalzamento del limite di esenzione è consentito al lavoratore con figli a carico (ai sensi dell’articolo 12 del Tuir: figli che abbiano un reddito non superiore a 3.000,00 euro, ovvero a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni).
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, sempre che lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Il fringe benefit spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione, poiché per i figli percepisce l’assegno unico e universale (tale fringe benefit va oltre i limiti dell’art. 51 del TUIR).
Anche se i genitori decidono che di attribuire l’intera detrazione del figlio al genitore che possiede il reddito più elevato, il limite di 3.000,00 euro è applicabile a entrambi, in quanto il figlio resta a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
MODALITA’ DI RICHIESTA (applicazione)La circolare n. 23/2023 precisa che, non essendo prevista per norma una forma specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore (ad esempio dichiarazione scritta o invio di lettera raccomandata), con indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli).
In ogni caso è necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

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*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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