Detrazioni fiscaliIn generale sugli atti tributari

Credito e imposte pagate all’estero: serve la dichiarazione dei redditi

Credito e imposte pagate all’estero

Il credito che può pretendere il contribuente per imposte pagate all’estero spetta solamente se in Italia è stata presentata la dichiarazione dei redditi (anche se i redditi del contribuente italiano sono stati prodotti all’estero).

Questo è il principio, oramai consolidato, della Cassazione con l’ordinanza n. 23190 del 31 luglio 2023.

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La fattispecie oggetto della pronuncia della Cassazione

Un contribuente presentava nel 2012 istanza di rimborso alle ritenute operante da una società di capitali italiana, in qualità di sostituto d’imposta, sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente totalmente eseguite all’estero (Repubblica del Congo).

Avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente impugnava tale rifiuto avanti all’ (allora) CTP di Novara che accoglieva il ricorso, in applicazione dei commi 6 e 7 dell’art. 165 del TUIR.

La (allora) CTR del Piemonte confermava la sentenza di primo grado affermando che il contribuente non era obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Vi era un esonero per tale contribuente per la presentazione di tale dichiarazione, in quanto egli non percepiva alcun reddito se non quelli di lavoratore dipendete per attività lavorative svolte completamente all’estero (Repubblica del Congo).

L’Agenzia delle Entrate impugnava tale ultima sentenza avanti alla Cassazione evidenziando che il comma 8 dell’art. 165 del TUIR espressamente prevede la presentazione della dichiarazione dei redditi per poter usufruire del credito per trattenute effettuale su compensi per prestazioni svolte all’estero.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha riformato la decisione della (allora) CTR del Piemonte e, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, ha affermato che vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per poter vantare il credito su compensi prodotti all’estero.

Ciò è chiaramente indicato nel comma 8 dell’art. 165 del TUIR: “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata

Precisamente il Supremo Consesso ha statuito:

l’omessa indicazione di quel reddito nella dichiarazione presentata – (…), “dal che deve evincersi che l’intento del Legislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all’estero, è proprio che a quel reddito debba risalirsi dalla dichiarazione (..)”; “non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione”; conclude, pertanto, il menzionato precedente che il contribuente “«deve» dichiarare il reddito percepito all’estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione” (Cass. n. 23190/2023)

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***l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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