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Fisco e INPS, sospesi i pagamenti e l’invio degli atti per agosto

Il Fisco va in ferie

Da oggi, 01 agosto 2023, il Fisco va in ferie. Sono sospesi i pagamenti degli avvisi, cosiddetti, bonari ex art. 36bis DPR n. 600/1973 e gli avvisi dei controlli formali ex art. 36ter DPR n. 600/1973, nonché l’invio di atti dell’INPS (vedi anche la News del 18/7/2023) .

Schematizziamo tutti gli effetti sospensivi del mese di agosto

ARGOMENTOSPIEGAZIONE
Sospensione pagamenti degli avvisi bonari e dei controlli formaliDal 1 agosto al 4 settembre 2023 son sospesi, ex lege (art. 7quater, co. 17, D.L. n. 193/2016) gli obblighi di pagamento richiesti dagli avvisi dell’Agenzia delle Entrate per i controlli automatizzati (art. 36bis) e per quelli formali (art. 36 ter).
Quindi al temine ordinari di 30 giorni per corrispondere i relative pagamenti, va somma il periodo che ha dal 1 agosto al 4 settembre 2023
Sospensione pagamenti degli avvisi bonari e dei controlli formali, con la DEFINZIONE AGEVOLATA degli AVVISI BONARI (CLICCA QUI per info)Tale sospensione dei termini dal 1 agosto al 4 settembre 2023 va anche applicata a quegli avvisi bonari fatti oggetto della Definizione Agevolata della Legge n. 197/2022.
Tale Definizione Agevolata permetteva di dilazionare somme oggetto di avvisi bonari con sanzione al 3% anziché al 10% (oltre ad ammettere rate trimestrali sempre in 20 rate).
Se la dilazione è ancora attiva e una rata scade nel mese di agosto, questa può essere corrisposta (senza interessi aggiuntivi) dal 5 settembre 2023
Sospensione invio controllo della Dichiarazione 770 e degli avvisi di addebito INPSAnche per l’anno 2023 (già era avvenuto per l’anno 2022) il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è riuscito ad accordarsi con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS per far “slittare” gli invii dei controlli dei modelli 770 e degli avvisi dell’INPS, dopo la pausa estiva.
Quindi, salvo urgenze, tali atti verranno notificati ai contribuenti dal 5 settembre 2023.
Termini per impugnazione degli atti tributariAnche per gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione si applica l’art. 1 della Legge n. 742/1969.
Pertanto, al normale termine processuale d’impugnazione degli atti del fisco si sommano i 31 giorni della pausa feriale

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