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Prescrizione Tributi in cartella, la giurisdizione adesso è del giudice tributario

Giurisdizione e prescrizione

La Cassazione, con l’ordinanza Sezioni Unite n. 1394 del 18 gennaio 2022, ha cambiato nuovamente il principio di individuazione della giurisdizione in riferimento alla prescrizione dei tributi.

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Secondo una precedente giurisprudenza della cassazione, in riferimento alla prescrizione dei Tributi, la competenza è del Giudice Ordinario: Tribunale (Cass. SS: UU. n. 7822/2020).

Pertanto, nel caso in cui si volesse far valere la prescrizione di tributi, tramite l’impugnazione di un atto successivo alla cartella di pagamento (ad esempio una intimazione di pagamento), la causa la si dovrebbe promuovere avanti al Tribunale (tramite opposizione all’esecuzione).

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Invece, tramite tale nuovo orientamento (Cass. SS. UU. n. 1394/2022), in caso di contestazione della prescrizione dei tributi, la competenza è del Giudice tributario. Il discrimine è individuato nella cartella di pagamento (si precisa, però, che la Suprema Corte non è ancora concorde tra la giurisdizione del Giudice Orinario ed il Giudice Tributario in riferimento all’impugnazione dell’Intimazione di pagamento del Riscossore, si vada l’Ordinanza Interlocutoria della Cassazione n. 7506 del 08 marzo 2022).

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La fattispecie

Un contribuente proponeva, innanzi al Tribunale, una opposizione avverso la cartella di pagamento, eccependo la prescrizione del credito e la nullità della cartella.

Il Tribunale adito declinava la propria giurisdizione a favore del Giudice Ammnistrativo.

Il TAR, di contro, non accettava la giurisdizione e sollevava l’obbligatorio regolamento di giurisdizione avanti alla Cassazione a Sezioni Unite.

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La decisione

Il massimo Consesso della Cassazione, con la decisione qui in commento, cambiava, appunto, il suo orientamento in riferimento a chi ha la giurisdizione in caso di contestazione della prescrizione dei tributi.

Due sono i passaggi importanti dell’ordinanza:

  1. a linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale”,
  2. “Orbene, la doglianza proposta dal contribuente nel giudizio attivato dal C. concerne indiscutibilmente la legittimità e validità della cartella di pagamento – le quali tutte sono riconducibili all’esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell’art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 -cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642- come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario -IVA e IRPEF maturate anteriormente all’emissione della cartella”.

E’ chiaro quindi che la modalità di individuazione della giurisdizione del Giudice competente è data dal principio della domanda: si deve considerare sempre quello che chiede il ricorrente (annullare i tributi; accertare il non corretto operato del Riscossore; accertare la non notifica di atti successivi alla cartella, eccetera).

Nel caso in cui il contribuente, tramite l’impugnazione della cartella, chieda al Giudice di accertare la non esistenza della pretesa fiscale, allora il giudice competente sarà quello tributario (anche se viene eccepita la prescrizione).

Invece, se il contribuente, tramite l’impugnazione di atto successivo alla cartella, chieda al Giudice di accertare il non corretto operato del Riscossore (ad esempio per l’avvenuta prescrizione dopo che i tributi si sono formati dopo la notifica della cartella) dando per non contestati i tributi, allora la giurisdizione sta in capo al Tribunale civile.

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