Notifica PEC

Prima del luglio 2017 niente notifica PEC

Mediazione ancora valida

In caso di non consegna di una cartella tramite PEC non è possibile concludere la notifica tramite la l’invio della raccomandata, che comunica il deposito della cartella presso la Camera di Commercio, per invii effettuati prima del luglio 2017.

Questo è il principio espresso nella sentenza del Tribunale di Milano (in funzione di Giudice d’Appello) ha accolto il nostro appello verso la sentenza del Giudice di pace di Milano (Tribunale di Milano n. 1242 del 01 febbraio 2024).

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La normativa in questione

L’art. 7-quater, co. 9, D.L. n. 193/2016 (“disposizioni in materia di semplificazioni fiscali) , che precisa: “9. All’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: «risultante dagli elenchi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Decreto Legislativo 24/09/2015, n. 159 art. 14, co. 1,: “1. Al fine di potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”.

In buona sostanza, il Riscossore in caso di PEC del destinatario non valida o inattiva deve concludere la notificazione inviando una raccomandata (senza ricevuta di ritorno) per informare il contribuente che la cartella (impossibile da notificare con PEC) è depositata presso la Camera di Commercio a disposizione. Solo con l’invio di tale raccomandata vi è notifica completa della cartella per il Riscossore, ma dal 01 luglio 2017.

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IL CASO

Un contribuente riceveva una intimazione di pagamento in data 8 novembre 2021, per presunte violazioni al codice della strada, oggetto di precedente cartella notificata in data 17/04/2021.

Veniva notificato tempestivo ricorso con formulato, in particolare, l’intervenuta prescrizione quinquennale.

Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e produceva la notifica di precedente intimazione di pagamento in data 7/02/2017. Tale intimazione di pagamento aveva il potere di interrompere la prescrizione e farla ripartire dal 2017.

Tuttavia, dalla documentazione prodotta in giudizio dal Riscossore si scopre che:

  • La notifica dell’intimazione del 07/02/2017 era stata effettuata tramite PEC;
  • La notifica PEC non era andata a buon fine (la PEC del destinatario era inattiva);
  • Era stata notificata la raccomandata con cui si avvisava che, causa inattività della PEC del destinatario, la cartella era stata depositata presso la locale Camera di Commercio a disposizione del contribuente.

Veniva eccepita la relativa eccezione: la conclusione della notifica PEC della cartella tramite invio della raccomandata della Camera di Commercio non era applicabile per tale caso, tale normativa era valida dal 01 luglio 2017 (l’intimazione era stata notificata in data 07/02/2017).

Tuttavia, il Giudice di Pace di Milano nulla rilevava su tale questione (forse nulla capiva dell’eccezione sollevata) e rigettava il ricorso del contribuente, con condanna alle spese, accertando e dichiarando l’interruzione della prescrizione per tempestiva e corretta notifica dell’intimazione del 07/02/2017.

Veniva formulato appello e tra i vari motivi si devolveva anche tale motivo di non applicazione della normativa dell’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 159/2015 perché tate disposizione normativa era entrata in vigore dopo la notifica dell’intimazione in questione.

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice d’Appello, accoglieva tutti i motivi d’appello, in particolare quello di non applicazione della normativa dell’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 159/2015 (considerato assieme all’art. 7-quater, co. 9, D.L. n. 193/2016), che impone, in caso di impossibilità di notifica con PEC, di spedire tale raccomandata della Camera di Commercio, perché non ancora vigente (nel caso di specie il Riscossore doveva solamente porre in essere la notifica con modalità cartacee). Precisamente:

“Tuttavia, il comma 7 dell’art. 7 quater stabilisce espressamente che le disposizioni di cui al comma 6 – e quindi la modifica del previgente testo dell’art. 60, si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti a decorrere dal 1luglio del 2017.

Nel caso in esame l’avviso di pagamento oggetto di causa è stato notificato in epoca antecedente all’entrata in vigore di tale disciplina, ovvero nel mese di aprile 2017, il che esclude, nel lasso di tempo intercorso tra il 3 dicembre 2016 (data di modifica del previgente testo dell’art. 26 comma 2 del DPR 600/1973 per effetto del citato DL 193/201) ed il 1 luglio 2017 (data di entrata in vigore della norma di modifica dell’art. 60 del DPR 600/1973) che in caso di notifica a mezzo PEC non andata a buon fine, si possa procedere al deposito dell’atto nell’area riservata del sito della Camera di Commercio.

In base al quadro sopra delineato, non si ritiene quindi perfezionata la notifica dell’atto interruttivo e risulta, quindi, fondata l’eccezione di prescrizione svolta dall’attore. Ne deriva l’accoglimento dell’appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e accertamento della prescrizione del credito portato dalla esattoriale n. 06820120141605247000.” (Tribunale di Milano n. 1242 del 01 febbraio 2024)

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