Dilazionirateazioni

Rigetto dilazione va motivato, come anche la successiva intimazione

La dilazione è atto discrezionale di Equitalia e va motivato sulle cause di rigetto

La CTP di LATINA, con la sentenza n. 1147 del 16 ottobre 2017, ha precisato molti punti importanti in riferimento alla dilazione ed al suo rigetto:

Impugnabilità del rigetto dell’istanza di dilazione

Innanzitutto tale sentenza ha chiarito la possibilità di impugnare il rigetto (espresso o tacito) del diniego della richiesta di dilazione.

Il provvedimento di rigetto dell’Agente della riscossione è impugnabile avanti il Giudice tributario ex art. 19, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 546/1992: “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.

Excursus storico sulla decadenza delle dilazioni concluse con il riscossore

Prima del D.L. n. 16/2012 era stata prevista la decadenza dalla rateazione: per mancato pagamento della prima rata; mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.

Dopo l’emissione del D.L. n. 16/2012 la decadenza dalla dilazione si realizzava: mancato pagamento di 2 rate consecutive.

Con il D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) si decadeva dalla rateazione concessa: per il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Con la Riforma Fiscale (Legge n. 23/2014) i mancati pagamenti che fanno decadere il piano di dilazione concesso vengono diminuite: il perde il beneficio della rateazione per il mancato pagamento di 5 rate.

Con il D.Lgs. n. 159/2015 è stato introdotto il nuovo art. 15ter nel D.p.r. n. 602/1973. Tale articolo ha introdotto il concetto di “lieve inadempimento” che non fa decadere la dilazione. Si ha “lieve inadempimento” se il ritardo del pagamento non supera i 7 giorni o se l’insufficiente versamento non supera il 3% della rata. La Cassazione n. 9176/2016 ha però escluso l’applicazione retroattiva del concetto di “lieve inadempimento.

La natura e tempi del provvedimento di accoglimento/revoca della dilazione

L’Agente della riscossione ha tempo 30 giorni dalla richiesta per rispondere la contribuente (D.M. 19 ottobre 1994 n. 678). Per tale ragione l’AeR comunica, nel termine di 30 giorni, al contribuente il semplice numero interno della procedura. In tal modo vuole by-passare la normativa dando un genere di risposta.

L’atto con cui Agente della riscossione risponde al contribuente (accoglimento/rigetto) è un atto amministrativo discrezionale (D.M. n. 678/1994). Come tale necessita, inevitabilmente, di una motivazione che sorregga, quantomeno, il rigetto (art. 3 Legge n. 241/1990 e art. 6 Legge n. 212/2000).

Quindi se il provvedimento di rigetto non è sufficientemente motivato (cioè con motivi capaci di far comprendere la causa del rigetto), lo stesso è illegittimo.

Sull’ intimazione di pagamento successiva alla decadenza dell’istanza di dilazione accolta

A causa del mancato pagamento delle rate (nei tempi sopra indicati), la rateazione concessa decade. Il successivo atto è, inevitabilmente, l’atto di intimazione di pagamento. Quest’ultima, per essere valida, deve essere motivata sulla causa della sua emissione. L’intimazione di pagamento deve quindi indicare, in modo puntuale, che la dilazione prodromica è decaduta per il mancato e puntuale pagamento delle rate art. 7 Legge n. 212/2000). Si precisa che al contribuente non viene più comunicato il decreto di decadenza della dilazione concessa per il mancato pagamento delle rate.

Dilazione di pagamento e rottamazione cartelle

La CTP in commento precisa, altresì, che la dilazione concessa e ancora attiva è sospesa, nei suoi pagamenti rateali, per l’effetto di aver inviato (spedito) l’istanza di dilazione ex art. 6 D.L. 193/2016.

Articoli Correlati

Back to top button