Sentenza

Sentenze a favore del contribuente, subito esecutive

Sentenze a favore del contribuente, subito esecutive

Le sentenze di condanna, del Giudice Tributario, a favore del contribuente sono subito esecutive, senza attendere il passaggio in giudicato del provvedimento. Invece, le sentenza di condanna, sempre del Giudice Tributario, a favore dell’Agenzia delle Entrate e del Riscossore non sono immediatamente esecutive, serve il passaggio in giudicato del provvedimento.

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Tale principio deve essere chiaro.

Spesso ci capita di dover spiegare agli avvocati del Riscossore ed ai funzionari dell’Agenzia che le sentenze che annullano l’atto tributario impugnato, con condanne alle spese di lite della parte pubblica non necessitano del passaggio in giudicato. Non serve neppure la messa in mora.

Basta compilare lo specifico modulo del Riscossore oppure mandare una PEC all’Agenzia delle Entrate, con sempre allegata la sentenza.

Per di più il pagamento DEVE essere eseguito entro 90 giorni dall’invio della sentenza

E’ solo questa regola deve essere seguita per la richiesta di pagamento in riferimento alle sentenze del Giudice Tributario.

Tale principio è stato chiarito da un recente sentenza della Cassazione:

3. di contro, il secondo motivo è fondato; 3.1 dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, con decorrenza dal 10 giugno 2016, le sentenze recanti la condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste dall’art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l’art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – l’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 3.2 siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può procedere alla riscossione «mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»” (Cass. n. 7572 del 21 marzo 2024)

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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