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Con la Rottamazione, NON si rinuncia ai processi

Serve una specifica dichiarazione di rinuncia

Con il Decreto Fiscale n. 119 del 23 ottobre 2018 il Governo ha introdotto diverse novità fiscali: Saldo e Stralcio con il Fisco, Condono Fiscale, Rottamazione Liti Bis e Rottamazione Cartelle Ter.

Per quest’ultima è stato usato lo stesso “schema” applicato alle precedenti due Rottamazioni (quella dell’art. 6 . D.L. n. 193/20196 e quella dell‘art. 1 D.L. 148/2017). Pertanto, anche per tale Rottamazione cartelle Ter si possono riproporre gli stessi problemi sorti per le altre due.

In particolare, vi era la questione se:

  1. il semplice invio di tale richiesta di rottamazione,

  2. oppure la sua successiva accettazione da parte del Riscossore,

  3. nonché il suo pagamento.

comportasse anche l’automatica rinuncia delle cause già attivate (aventi ad oggetto le stesse cartelle rottamate).

Tale dubbio derivava dalla circostanza che nelle disposizioni legislative che prevedevano tali rottamazione (nonché negli stessi moduli messi a disposizione dal Riscossore) vi era espressamente indicato che il contribuente, nell’inviare la richiesta di rottamazione (Definizione Agevolata), si impegna a rinunciare ai giudizi iniziati con le cartelle rottamate.

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La questione problematica

La questione non era di poco conto.

Facciamo un esempio.

Un contribuente impugna diverse cartelle di pagamento avanti alla Commissione Tributaria. Successivamente, al fine di poter avvantaggiarsi di tale definizione agevolata delle cartelle invia l’istanza di rottamazione. In tale modello di richiesta di definizione agevolata vi è indicato che con la presentazione della richiesta il contribuente si impegna a rinunciare alle causa già avviate.

Il processo si sospende (su richiesta del contribuente) in attesa dell’esito dell’istanza di rottamazione. Tuttavia a giugno il Riscossore accetta tale richiesta di Rottamazione, ma le rate da corrispondere a tale definizione agevolata sono troppo elevate (erano solo 5 rate). Il contribuente non può pagarle.

Pertanto, in questo caso, se l’impegno assunto dal contribuente nell’atto di inviare la richiesta di rottamazione (poi anche accettata) comporta una chiara intenzione di rinuncia alla causa precedentemente instaurata, il contribuente si troverebbe senza difese verso l’aggressione del Fisco. In particolare:

  1. non ha la capacità economica per pagare le rate della rottamazione, quindi quest’ultima cadrà;

  2. non può più richiedere nuove dilazioni su tali cartelle rottamate (Circ. AE n. 2/E del 8/03/2017 pagg. 19-20);

  3. il processo, che aveva già instaurato, sarà concluso per espressa rinuncia del ricorrente, indicata nell’istanza di dilazione.

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La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte, sul punto, ha affrontato la questione con l’ordinanza n. 24083 del 3/10/2018. La Cassazione ha precisato che, in riferimento al profilo processuale di tale impegno alla rinuncia, si necessita:

  1. il ricorso debba essere proposto dal Contribuente (ad esempio se vi è appello o ricorso in Cassazione, essi sono formulati dal Riscossore o dall’Agenzia delle Entrate, quindi nulla rileva l’impegno a rinunciare del contribuente);

  2. il solo impegno a rinunciare alle cause in essere, espresso nella istanza di definizione agevolata, NON è, da solo, efficace a far rinunciare (o arrestare i processo per carenza di materia di contendere) al processo instaurato ed iniziato con ricorso del contribuente;

  3. serve espressamente una dichiarazione di rinuncia del contribuente da depositare in processo.

Quindi, per il Supremo Consesso, il semplice impegno a rinunciare ai processi in corso (espresso nell’istanza di Rottamazione delle cartelle) NON ha il potere di arrestare e chiudere tali processi, anche se la Rottamazione è stata in parte pagata (naturalmente le somme non pagate potranno essere oggetto di futura riscossione del Fisco, si avrà un riconoscimento del debito). Lo stesso, per logica, dovrà valere anche per la futura Rottamazione Ter delle cartelle.

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