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Cassazione: il vincitore parziale non va mai condannato alle spese.

La Suprema Corte, con la sentenza SS. UU. n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha statuito che la parte attrice/ricorrente non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all’oggetto della domanda.

La cassazione ha individuato i 3 orientamenti presenti su tale questione e, nel tentativo, di indicare il corretto orientamento ha emesso il preciso principio di diritto sopra indicato.

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La fattispecie

Una disputa tra fratelli ha portato l’emissione di un atto di precetto ad uno di essi per il pagamento di oneri liquidati da una sentenza relativa ad altra causa. In buona sostanza i fratelli chiedevano ad un altro fratello il pagamento delle spese di lite e quelle per la redazione del precetto (per una totale somma di €5.982,08)

Quest’ultimo formulava opposizione all’atto di precetto, principalmente, perché l’importo richiesto per le spese del giudizio d’appello non era corretto e non era corretto neppure il compenso dovuto per l’atto di precetto.

I fratelli creditori davano atto e riconoscevano di aver erroneamente indicato l’importo delle spese di lite del giudizio d’appello e delle spese per il precetto, ma per il resto confermavano il credito.

Il Tribunale accolse parzialmente le ragioni del fratello debitore riconoscendo, per il resto, il diritto dei fratelli creditori a procedere ad esecuzione limitatamente alla somma di €5.740,85, nonché compensando per la metà le spese processuali, che per il residuo pose a carico dei fratelli creditori.

Questi ultimi proposero appello che resistevano gli eredi del fratello debitore, che nel frattempo era deceduto.

La Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’impugnazione dei fratelli creditori, limitatamente ad €5.8782,08. Inoltre, il Giudice d’appello compensava per un decimo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannava gli eredi del fratello debitore al pagamento del residuo.

A fondamento della decisione, la Corte ha riconosciuto innanzitutto l’ammissibilità delle censure riguardanti la determinazione della somma dovuta.

Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire, nonostante l’esiguità dell’importo contestato, rilevando che l’opposizione aveva ad oggetto anche altri profili dell’atto di precetto, e dichiarando invece inammissibile, per difetto d’interesse, la questione concernente la cessazione della materia del contendere.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso in Cassazione gli eredi del fratello debitore.

La Terza Sezione della Cassazione ha rimesso gli atti la Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, dando atto della presenza di diversi orientamenti in ordine alla condanna alle spese della parte vittoriosa in giudizio anche se parzialmente.

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Gli orientamenti della Cassazione

  1. Primo orientamento (datato, ma confermata dalle Sezioni Unite) Secondo tale impostazione, la nozione di soccombenza, che ai sensi dello art. 91 cod. proc. civ., costituisce il presupposto della condanna alle spese, si identifica esclusivamente con il rigetto integrale della domanda, e non risulta pertanto integrata ove con la sentenza venga liquidata una somma sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla parte. In buona sostanza, nel caso in cui l’attore/ricorrente può essere condannato alle spese solo se perde su tutta la domanda. Se viene accolta, anche parzialmente, o per un modico valore, la sua domanda, non vi può essere la sua condanna.
  1. Secondo orientamento. Per tale orientamento la soccombenza reciproca, che ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, può essere ravvisata non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto nel caso in cui la stessa sia articolata in più capi, alcuni dei quali soltanto siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. Quindi, per tale orientamento, vi può essere la condanna dell’attore/ricorrente anche se vi è vittoria parziale, o per un valore molto limitato rispetto all’oggetto della domanda, nonché se la parte, con il suo comportamento processuale, ha causato l’aumento delle spese.
  1. Terzo (intermedio) orientamento Questo orientamento si ispira ad un’opinione intermedia e prendendo spunto anche dalle modifiche apportate all’art. 91 cod. proc. civ. dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che hanno ritenuto configurabile la soccombenza reciproca anche a fronte dell’accoglimento parziale di una pluralità di domande o dell’unica domanda proposta, ma hanno escluso, in tali ipotesi, la possibilità di porre le spese processuali in tutto o in parte a carico della parte risultata vittoriosa, affermando che tale condanna è consentita dall’ordinamento soltanto per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa. Non vi può essere condanna dell’attore/ricorrente se vi è stato accoglimento parziale della domanda, salvo l’eccezione in cui l’attore/ricorrente abbia vinto in misura inferiore ad eventuale proposta conciliativa presentata

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La decisone della Cassazione

La Suprema Corte confermando il primo e datato orientamento sopra esposto ha emesso il seguente principio di diritto:

in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ri-dotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda artico-lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza de-gli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 32061/2022)

In poche parole, per la cassazione a Sezioni Unite, la parte che vince la causa, anche solo di poco, non può essere condannata a pagare le spese processuali alla controparte, al massimo si può integrare la compensazione delle spese.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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