Agenzia delle Entrate RiscossioneReclamo Tributario

Reclamo tributario obbligatorio per pretese di 50.000 euro

La circolare n. 30/E/2017 ha precisato i limiti e agli atti per l'istituto del reclamo

L’art. 17bis, comma 1, del D.L.gs. n. 546/1992 è stato modificato dall’art. 10, comma 1, D.L. n. 50/2017. La modifica è relativa all’ampliamento della soglia di applicazione dell’istituto del reclamo. Si passa da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00. Tale aumento di soglia decorre dal 1 gennaio 2018.

Tuttavia, è importante individuare la precisa data di applicazione di tale modifica in riferimento agli atti che potrebbero essere inviati. Ciò anche considerando la Circolare n. 30/E/2017 dell’Agenzia.

Precisamente:

  • Per impugnazione di cartelle, avvisi, intimazioni, si considerano gli atti RICEVUTI dal destinatario dopo il 1 gennaio 2018. Quindi non la notifica dopo il 1 gennaio 2018, ma la ricezione. Pertanto, cartelle spedite a fine dicembre ma ricevute dal contribuente nel mese di gennaio 2018 saranno oggetto dell’ampliamento dell’istituto del reclamo;
  • Per l’impugnazione rifiuti taciti alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi (ed altri accessori), si considera il TRASCORRERE dei 90 giorni dall’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso. Quindi, se i 90 giorni scadono dopo i 1 gennaio 2018 si deve applicare l’istituto del reclamo;

Il calcolo del valoro della soglia deve essere così computato:

  • Non si considera il valore dell’atto, ma quello contestato oggetto di impugnazione;
  • Il valore della lite è inteso l’importo del tributo al metto di eventuali sanzioni (irrogate con lo stesso atto impugnato) ed interessi.
  • Nel caso in cui con l’istanza di rimborso è relativa a più periodi d’imposte, il valore della lite è dato dal tributo richiesto per singoli periodi d’imposta;
  • Per autotutela sostitutiva, si considera l’ammontare del tributo ridotto, purché sussistano sempre i 60 giorni per l’impugnazione.

 

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