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Fermo amministrativo: per la Corte Costituzionale è legittimo difendersi avanti a Tre Giudici differenti

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 269 depositata il 17 dicembre 2015, ha rigettato la questione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Tivoli con riferimento agli artt. 2 e 19 del D. Lgs. 546/92, relativa alla giurisdizione nei ricorsi contro il fermo dei beni mobili registrati.

Per il Tribunale era incostituzionale che il contribuente, per contestare un fermo ammnistrativo, debba essere impugnare lo stesso atto avanti a 3 diversi giudici: per tributi avanti alla Commissione Tributaria (entro 60 giorni dalla notifica), per contributi avanti il Tribunale civile in funzione del Giudice del Lavoro (entro 40 giorni dalla notifica) e per le violazioni al codice della strada avanti al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notifica). Tale triplice impugnazione deriva dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che instaura la giurisdizione all’oggetto della pretesa e non all’atto che si deve impugnare. Tale operare, però, per il Tribunale di Tivoli comporterebbe un incostituzionale difficoltà al diritto di difesa del contribuente, anche considerando i diversi termini per impugnare. Per la Consulta, però, come sopra anticipato, non sussiste alcun profilo di incostituzionalità, ma ha, indirettamente, sollecitato un intervento del legislatore.

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