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Cancellazione Società? L’importante è che i soci non abbiano riscosso in sede di liquidazione

Secondo quanto ormai ben noto, ex art. 2495 c.c., comma 2, c.c., così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, le società di capitali si estinguono dalla data della loro cancellazione dal registro delle imprese.

Tuttavia, dopo le sentenze a Sezioni Unite n. 6070-6071-6072 del marzo 2013 la Cassazione ha introdotto il “curioso” principio che i debiti delle Società, anche di capitali, cancellate sono “ereditati” dai soci nei limiti di quanto da loro percepito nel bilancio di liquidazione.

Inoltre, la recente giurisprudenza sempre della Cassazione (in particolare si veda la Cass. n. 13259 26 giugno 2015) ha confermato che “l’avvenuta percezione di somme, in sede di liquidazione del bilancio finale, costituisce il limite della responsabilità dei soci”.

Ebbene, tale limite della responsabilità dei Soci per società cancellate (cioè quanto indicato nel bilancio di liquidazione), è stato ulteriormente confermato dalla Commissione Tributaria Regionale Val D’Aosta n. 7/01/2016 del 14 marzo 2016. Tale Commissione ha affermato che la cancellazione della società di capitale dal registro delle imprese ne causa l’estinzione e, di conseguenza, anche la perdita di legittimazione sostanziale e processuale e cessazione della responsabilità dei soci se nel bilancio di liquidazione non vi è indicata alcuna somma distribuita ai soci (tale sentenza ha altresì escluso l’applicazione, al caso di specie, della presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base sociale, di somme non dichiarate nel bilancio finale di liquidazione, se le stesse non sono provate come percepite dai soci stessi).

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