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E’ ammissibile il ricorso Tributario notificato tramite PEC

Solamente con la riforma del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1 gennaio 2016, è stata prevista la notifica dei ricorsi tributari tramite PEC. Per il periodo precedente non vi era normativa che ammettesse tale modalità di notifica dei ricorsi tributari.

Tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno ha valutato ammissibile il ricorso notificato all’Agenzie Doganale con un raffinato ragionamento.

Precisamente, tale Commissione ha affermato che, fin dalla Legge n. 183/2011, art. 25 (tramite il D.M. 3.4.2013 n. 48), vi è la possibilità di notificare atti civili tramite PEC. Nel processo civile, quindi, si può notificare un atto introduttivo di un processo tramite ufficiale giudiziario (o notifica in proprio degli Avvocati tramite Poste Italiane), ma anche utilizzando la PEC.

Tale possibilità di notifica non è prevista espressamente nel processo tributario (art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992), ma è “ricavabile” da altre norme dello stesso testo normativo.

L’art. 20 non prevede la sanzione di inammissibilità di un atto processuale notificato in modalità diverse da quelle previste in tale articolo, inoltre l’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 sancisce che i Giudici Tributari attuano il processo tributario utilizzando le norme del D.Lgs. n. 546/1992, ma per tutto ciò che non è previsto in tale Decreto Legislativo i Giudici devono applicare le norme del codice di procedura civile. Appunto si può applicare la norma sulla notifica tramite PEC del ricorso introduttivo del processo (CTP n. 544 del 4 dicembre 2045; si veda anche CTR Emilia Romagna n. 2065 del 21 ottobre 2015; CTP Modena n. 412 del 4 maggio 2015).

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