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Cassazione, ci ripensa: non più possibile correggere la dichiarazione dei redditi dopo un anno

La Cassazione a Sezioni Unite ha ribaltato la giurisprudenza che riteneva possibile l’integrazione della dichiarazione dei redditi a favore del contribuente, anche oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo.

Precisamente, per la Cassazione a Sezioni Unite la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, mediante la dichiarazione integrativa “a favore”, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.  Spirato tale termine al contribuente non resta che la domanda di rimborso, da esercitarsi nei 48 mesi dal pagamento, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 (Cass. Ss. UU. n. 13378 del 30 giugno 2016).

Pertanto, secondo le indicazioni di tale sentenza, se un contribuente dimentica di indicare un costo (inerente e documentato) nella dichiarazione originaria e non ha provveduto alla trasmissione dell’integrativa nei termini dell’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98 (entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo: entro un anno), potrà solo notificare all’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro i 48 mesi dal pagamento.

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